
Tra le varie ed in particolare con due sentenze, la Corte di Cassazione Civile ha focalizzato le caratteristiche e gli elementi di responsabilità dei gestori di aree private e pubbliche destinate al parcheggio di veicoli.
Il problema da porsi attiene la qualificazione del contratto di parcheggio quando si concretizzi un contratto di deposito o quanto meno un contratto atipico con un elemento dominante costituito dall’obbligo di custodia e restituzione.
Come osservato da Cass. civ. n.9895/2021, un parcheggio segnalato da una sbarra metallica e con il rilascio di una contromarca dietro pagamento di un prezzo per consentire l’accesso all’area, è certamente un parcheggio a titolo oneroso che trova la sua aggravante qualora venga, inoltre, dimostrata la carenza di ogni cautela da parte del depositario, come nel caso in cui la sbarra sia sempre alzata, per cui l’accesso é libero.
In linea, pertanto, con Cass. civ. n.22807/2014, “…al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l’obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l’imprevedibilità e l’inevitabilità della perdita, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell’inadempimento.”.
Nel caso in specie, inoltre, la prova dell’imprevedibilità e inevitabilità non era stata nemmeno dedotta.
Per quanto concerne, invece, le aree di sosta a pagamento comunali, come ricordato da Cass. civ. n.31979/2019, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.14319/ 2011 e tra le varie Cass. civ. n.11931/2013 avevano già affermato il seguente principio di diritto:
“L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art.1326, primo comma, e art.1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art.1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.”.