
In tema di appalto, costruzione e gravi difetti dell’opera, la Cassazione Civile n.24931/2021 ne ha delineato i contorni per l’applicazione delle relative responsabilità.
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, deve essere svolta un indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt.1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte dell’immobile, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature (Cass. civ. n. 27315/2017).
Inoltre, perché i difetti dell’opera integrino la fattispecie di cui all’art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l’estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell’immobile e delle singole sue funzioni (Cass. civ. n.1468/1999 e Cass. civ. n.6092/2000).
Per quanto concerne, invece, le responsabilità congiunte o disgiunte dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, la Cassazione civile n.1842/2021 ne ha precisato le caratteristiche.
ll vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori, ai sensi dell’art.2055 c.c. (sul punto Cass. civ. n.18289/2020; Cass. civ. n.29218/2017; Cass. civ. n.14650/2012), opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso.
Non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall’appaltatore al quale, sulla base dell’accertamento, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo causalmente rilevante, concorso.
L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art.2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia per il danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, purché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (Cass. civ. n.18899/2015).
Ne consegue che ove il fatto illecito che ha cagionato il danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è necessario verificare se ricorra un unico fatto dannoso ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti. In quest’ultimo caso ognuno risponde esclusivamente dell’evento dannoso rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, abbia operato come causa efficiente e può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso (cfr. Cass. civ. n.20192/2014).