Come indicato dalla Cassazione Civile, il “contratto di albergo” “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell’alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”. (ex multis, Cass. civ. n.707/2002).
Trattasi, quindi, di un contratto di tipo misto in quanto riassume in sé più e diverse prestazioni coordinate e collegate in funzione di un servizio unitario, seppur regolate dalle relative norme riconducibili al tipo di prestazione svolta, ad esempio:
– godimento dell’unità abitativa (alloggio/locazione, ex artt.1022 e ss c.c. ; art.1571 e ss c.c.);
– somministrazione di cibo e bevande (ex Legge 25 agosto 1991, n.287, art.5);
– prestazione di servizi extra-alberghieri (prestazione d’opera, ex art.2222 c.c.);
– deposito delle cose portate o consegnate in albergo (deposito e/o custodia, ex artt.1783 e ss. c.c. e art.2051 c.c.);
– trasporto (es. trasporto organizzato da e per l’albergo, ex art.1678 e ss c.c.);
– parcheggio (es. auto nel garage dell’albergo, ex art.1322 c.c.; artt.1766 e ss c.c., art.1785 quinques c.c.);
etc.
(vds. ex multis, Cass. civ. n.1150/2005; Cass. civ. n.19769/2003; Cass. civ. n.9662/2000).

Al contratto di albergo, inoltre, come stabilito dalla Cass. civ. n.21419/2013 va ricondotta la nozione ed il regime di “contratto del consumatore” ove ne ricorrano tutti gli estremi e con l’applicazione dell’art.3 cod. cons., ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente ed il professionista. Quest’ultimo, quale persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Il perfezionamento del contratto, oltre a concludersi quando il cliente accetti la tariffa offerta dall’albergo e occupi l’alloggio assegnato può, anche, perfezionarsi con la prenotazione del servizio, da parte del cliente, che rappresenta l’accettazione di una proposta contrattuale formulata dall’albergatore e si conclude quando l’albergatore ha avuto conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione.
Infine, il contratto di albergo, rientra nel novero delle previsioni del d.lgs. 21 maggio 2018 n.62 in tema di pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Le responsabilità dell’albergatore

Le responsabilità e gli obblighi dell’albergatore possono, orientativamente, così riassumersi:
1. la fornitura dell’alloggio e dei servizi accessori necessari (come la pulizia e il riassetto della camera) e degli altri servizi dedotti in contratto (ad es. somministrazione dei pasti) in linea con quanto previsto dall’art.5, Legge 25 agosto 1991, n.287;
2. l’utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell’hotel (si pensi ad esempio agli alberghi con piscina, palestra, centro benessere, etc.), da cui quanto previsto dall’art.2043 c.c.;
3. la consegna dell’alloggio in buono stato di manutenzione e il mantenimento della stessa in stato tale da servire all’uso convenuto (artt.1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art.1578 c.c.)
4. l’obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in albergo (artt.1783 ss. c.c ).
5. gli obblighi di protezione di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. , per garantire la sorveglianza, l’igiene, e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti e quindi la sicurezza e l’incolumità fisica del cliente. Alcuni esempi: i danni subiti dal cliente a causa della scarsa o non funzionante illuminazione; la mancanza di punti di appoggio lungo le scale; i danni causati da un pavimento sconnesso; i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini anti-sdrucciolo, etc..
L’eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è fonte di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale (ex artt.1176, 1218 e 2043 c.c.).

L’albergatore ha poi l’obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di qualsiasi comportamento discriminatorio, il rifiuto è legittimo solo in mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all’identificazione. L’albergatore, infatti, ha l’obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere copia all’autorità di pubblica sicurezza (art.109 T.U.L.P.S.).

In tema di risarcimento dei danni da lesione personale al cliente, la Cass. civ. n.14884/2018 osservava, nel caso in specie, che la cliente “era uscita sul lastrico solare, scavalcando il parapetto dei balcone ed era caduta sul piano di calpestio sottostante, riportando lesioni gravissime. Si era riconosciuta l’esistenza di un uso improprio o uso non conforme per il tipo di manufatto, ma … escluso la sussistenza del caso fortuito rappresentato dalla condotta della danneggiata. Non poteva essere percepito dalla vittima “ … la sua estrema pericolosità, atteso che essa dava direttamente sul vuoto, senza protezione, illuminazione ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno; in sostanza, doveva configurarsi tutt’altro che abnorme la possibilità di un accesso, non impedito adeguatamente ne’ oggetto di dissuasione con segnali, e di una fruizione oggettivamente pericolosa da parte di chi alloggiava ….”. Pertanto, non veniva esclusa la responsabilità del custode, attraverso una comparazione tra il profilo della estrema pericolosità oggettiva del manufatto e quello delle cautele richieste ai custode.

Le responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente

La responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo è prevista, come detto, dagli art.1783 e ss c.c. ed è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata (ad esempio: prezzo dell’alloggio Euro 50; limite massimo del risarcimento = Euro 50 x 100 = Euro 5.000).
Detto limite non vale (ex art.1784 c.c.) e l’albergatore risponde quindi illimitatamente, nel caso in cui:
– le cose siano state consegnate all’albergatore (oppure dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari) in custodia (art.1785 bis c.c.);
-quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare;

– se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell’albergatore stesso;
– se, ai sensi dell’art.1785 ter c.c., fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis c.c., il cliente, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
Sono considerate “cose” consegnate all’albergatore le cose mobili che il cliente consegna all’albergatore affinché quest’ultimo le custodisca e le restituisca qualora il cliente le richieda. La legge elenca i beni che l’albergatore ha il dovere di accettare in custodia: le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore.
L’albergatore può rifiutare di ricevere oggetti pericolosi (ad esempio sostanze tossiche, oggetti infiammabili e simili), nonché quelli che, considerando l’importanza e le condizioni di gestione dell’albergo, abbiano un valore eccessivo o di natura ingombrante.
Infine, l’albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Il cliente non ha l’obbligo di consegnare all’albergatore gli oggetti di valore portati in albergo affinché questi li custodisca, ma in caso di sottrazione non potrà godere del risarcimento integrale del danno, come detto in termini di responsabilità limitata (cento volte il prezzo dell’alloggio per un giorno).
L’albergatore è esonerato, in genere, da responsabilità, ex art.1785 c.c., qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo oppure di quelle consegnate all’albergatore è causata dal cliente, dalle persone che lo accompagnano, da quelle che sono al suo servizio o da quelle che gli fanno visita, da causa di forza maggiore o dalla natura della cosa.
Sono nulli i patti o le dichiarazione destinati ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità dell’albergatore. Non hanno quindi alcun valore, ad esempio, i cartelli affissi in una camera d’albergo o al ristorante contenente la dicitura: “La direzione dell’albergo declina ogni responsabilità nel caso di furto di oggetti preziosi lasciati in camera” (art.1785 quater c.c.).
Sull’argomento, ex multis, Cass. civ. n.11193/2021 per cui, “fermo restando la responsabilità dell’albergatore per la sottrazione dei beni dei clienti, avvenuta all’interno dell’albergo, …. mancava la prova dell’entità del danno subito per effetto del furto e veniva liquidato il danno in via equitativa … facendo ricorso ad una serie di valutazioni di comune esperienza”. Inoltre, veniva negata l’efficacia della copertura assicurativa dell’albergatore poiché le clausole del contratto di assicurazione ne prevedevano l’operatività se il danaro fosse stato custodito in cassetta di sicurezza o altro dispositivo simile, mentre il semplice danno da sottrazione dei “valori” non era coperto dall’assicurazione.