La polizza assicurativa che risarcisce i danni causati da incendio del veicolo è una garanzia autonoma che viene richiesta dall’assicurato come estensione della RC Auto. Non rientra infatti tra quelle obbligatorie previste dall’art.122 del Codice delle assicurazioni. Vi sono tuttavia dei casi in cui i danni che il veicolo ha causato con l’incendio sono da ritenersi a tutti gli effetti danni provocati dalla circolazione del mezzo, per cui il loro risarcimento potrà essere richiesto alla compagnia assicuratrice.
La sosta del veicolo in area o strada pubblica, ovvero il momento o rischio statico, è considerato dal codice civile un episodio ricollegabile al momento o rischio dinamico. Questa nozione è stata più volte recepita anche dalla normativa secondaria, che ha ribadito il diritto al risarcimento dei danni provocati a terzi (es. auto parcheggiata in un’area pubblica che ha improvvisamente preso fuoco). La sosta, quindi, è una situazione equiparata alla circolazione e consente di richiedere il risarcimento al proprietario del mezzo e alla sua compagnia di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.2054 del codice civile.
Vi sono casi in cui tuttavia l’assicuratore può non essere ritenuto obbligato al risarcimento qualora venga accertato che la causa dell’incendio del veicolo sia dipesa da un comportamento doloso o imprudente (es.: l’uso di fiamme vicino al veicolo) per cui detta situazione non potrà essere ritenuta collegabile con la circolazione stradale. E’ possibile, comunque, estendere la copertura r.c.a. con la garanzia cd.”Ricorso terzi da incendio” per assicurare la responsabilità dell’assicurato in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo per fatto non inerente la circolazione stradale.
Se lo sviluppo di fiamme sia da attribuirsi ad un difetto di costruzione o di manutenzione ovvero da incidente dipendente dalla circolazione, la Rc Auto potrà intervenire per gli opportuni risarcimenti.
Giurisprudenza:
– Cass. civ. n.14800/2018 ” .. la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art.2054 c.c. e dell’art.1 della legge n.990 del 1969 (ed ora dell’art.122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni dervati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso” (Cass. civ. n.5032/2000; Cass. civ. n.14998/2004; Cass. civ. n.3108/2010; Cass civ. n.2092/2012; Cass. civ. n.5398/2013);
– Cass.Civ. n.19368/2017 ” Il motivo in esame richiama anche l’ampia discussione giurisprudenziale e dottrinale circa il concetto giuridico di circolazione ed osserva che la giurisprudenza di legittimità, pur avendo ritenuto operante l’assicurazione in caso di incendio di un veicolo in sosta, ha poi escluso che ciò valga anche in caso di incendio doloso…… La questione giuridica sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi può riassumersi nel quesito se il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli debba o meno ritenersi operante in relazione ad ipotesi nelle quali la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un’arma che non, appunto, ad un mezzo di trasporto; in particolare ai fini di stabilire se l’obbligazione dell’assicuratore permanga in tali casi in favore del soggetto danneggiato….. già la sentenza 18 febbraio 1997, n.1502, ebbe ad occuparsi di un caso nel quale la vittima era rimasta uccisa a seguito dell’investimento da parte di una vettura il cui conducente era stato condannato per omicidio preterintenzionale. In quell’occasione questa Corte, leggendo in modo collegato le norme degli artt.1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell’art.2054 cod. civ. e ponendo in luce come tali norme non compiano distinzione tra fatti colposi e fatti dolosi, giunse alla conclusione che la garanzia assicurativa doveva considerarsi operante in ogni caso nei confronti del terzo danneggiato. Ciò anche in considerazione del «particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale» e della linea di tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del preminente interesse del danneggiato ad essere ristorato nel danno subito. La successiva sentenza 17 maggio 1999, n. 4798, confermò questa linea in relazione alla diversa fattispecie nella quale il soggetto trasportato a bordo di un motociclo aveva chiesto il risarcimento dei danni in conseguenza del tentativo di rapina subito ad opera di due ignoti che, a bordo di un altro ciclomotore, avevano speronato il primo, determinando danni al trasportato. In quella pronuncia fu anche affrontato il problema della compatibilità tra la permanenza dell’obbligo assicurativo a tutela del terzo danneggiato e la disposizione dell’art.1917 cod. civ. che stabilisce l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. In particolare, la sentenza si interrogò sul se l’assicurazione potesse rimanere operante in relazione al caso, come quello in esame, di fatto doloso dello stesso assicurato. Alla soluzione affermativa la pronuncia in esame pervenne, accogliendo i suggerimenti della dottrina, operando una distinzione tra il rapporto tra assicuratore ed assicurato, «soggetto, sia pure con qualche riserva, alla disciplina privatistica del contratto», ed il rapporto tra assicuratore e danneggiato, «che ha invece connotazioni pubblicistiche»….. In particolare, la sentenza 21 giugno 2004, n.11471, ribadì l’operatività della garanzia assicurativa in relazione ad un caso nel quale un autocarro, sottratto da ignoti al suo legittimo proprietario, era stato usato «come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria» della società danneggiata. Nel cassare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda proposta contro la società di assicurazione, questa Corte rilevò che l’art. 1917 cod. civ. non costituisce «il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione, che si trova nelle leggi sulla responsabilità civile autoveicoli e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato».Sulla stessa linea si colloca anche la sentenza 5 maggio 2009, n. 10301, che ha confermato la precedente giurisprudenza in un caso ancora diverso (si trattava qui di un episodio di teppismo di strada, nel quale il conducente di un ciclomotore, tentando di resistere all’aggressione di tre malviventi i quali, a bordo di un altro motociclo, gli avevano ordinato di fermarsi e di consegnare il proprio ciclomotore, era stato da questi spintonato finendo con l’essere investito da parte di una vettura che proveniva nel senso opposto di marcia)……. In particolare, il ricorso ha citato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 4 settembre 2014, n.162 (nella causa C-162/13) e quella delle Sezioni Unite di questa Corte 29 aprile 2015, n.8620. Occorre tenere presente, però, che la Corte di giustizia ha precisato che la normativa europea deve essere interpretata nel senso che «rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso che sia conforme alla funzione abituale dello stesso». Le Sezioni Unite, chiamate con la citata sentenza a chiarire i concetti di circolazione e di sosta ai fini dell’operatività del contratto di assicurazione, hanno affermato che «nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere».”.