
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune a seguito di accertamento che una macchia d’olio presente sul manto stradale, causa di un incidente, si era appena formata per cui l’ente preposto e custode della strada non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. Un caso fortuito.
La Cassazione civile n.4963/2019 ha confermato e ribadito i principi in tema di responsabilità da cose in custodia:
“a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art.2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art.2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.”.
La decisione risulta conforme ai precedenti di questa Corte sul tema, secondo i quali: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art.2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate).”.