
In tema di r.c.a., i ricorrenti in Cassazione, contestavano che la confessione dell’assicurato non è opponibile all’assicuratore e che il modulo CAI può costituire prova della “dinamica, ma non dell’esistenza del sinistro.
Sull’argomento, la Cass. civ. n.4919/2020 ha osservato, invece, come la Corte di merito avesse motivato la sua decisione, superando la presunzione di cui all’art.143 del Codice delle Assicurazioni e fondando il suo giudizio non già sull’affermazione che il modulo in questione non provasse la verificazione del sinistro, ma desumendo il difetto di prova al riguardo a prescindere da tale modulo e sulla base, invece, delle ulteriori risultanze istruttorie specificamente esaminate prima e dopo delle dichiarazioni riportate nel modulo in parola.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “..la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art.2733, terzo comma, cod.civ. …”
Da evidenziare, inoltre, che la presunzione di cui al secondo comma dell’art.143 del Codice delle Assicurazioni, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate è prevista espressamente per il caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e nel quale il modulo di cui alla predetta norma sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Caso diverso da quello in esame, in cui si controverte sull’investimento a pedone.