La Cassazione civile n.2989/2022 ha espresso, in tema di polizze abbinate ai mutui, il seguente principio di diritto:
“sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap n.40/2012 i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”.
Nel ripercorrere la normativa in materia, la S.C. ne ha illustrato le caratteristiche:
“Sin dal 2009 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l’ISVAP, nei settori di rispettiva competenza, rilevarono il diffondersi di pratiche commerciali scorrette od aggressive nell’erogazione di mutui fondiari.
L’Autorità Garante avviò una indagine dalla quale emerse che alcuni istituti di credito avevano subordinato di fatto la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione, da parte del mutuatario, di polizze assicurative aventi quale beneficiario l’istituto erogante, a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d’impiego, pur rappresentando nei relativi materiali pubblicitari e documentazione pre-contrattuale e contrattuale il carattere facoltativo di tali coperture (Delibera AGCM 25 luglio 2012 n.23764, confermata da TAR Lazio, 9.12.2019 n.14066).
Contemporaneamente l’ISVAP avviò un’indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, dalla quale emerse che:
a) le polizze abbinate a mutui e prestiti erano sovente di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente, quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;
b) le polizze erano vendute quasi esclusivamente con la formula del premio unico, da pagare anticipatamente all’atto della stipula del mutuo, di norma aggiungendo il premio assicurativo all’importo mutuato;
c) la banca richiedeva al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza, conseguendo lo scopo di garantirsi la protezione della posizione creditoria, la riduzione del capitale di vigilanza, l’immediatezza della riscossione in caso di sinistro;
d) la banca perseguiva i suddetti scopi addossando il costo della polizza al cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti;
e) a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentavano aliquote provvigionali più elevate in media del 44% rispetto a quelle distribuite dagli agenti ….
A fronteggiare questo stato di cose intervenne dapprima l’ISVAP, con due atti normativi di identico contenuto: l’art.52 del Regolamento 26 maggio 2010 n.35, che sarà annullato dal Giudice Amministrativo per un vizio procedurale; e successivamente l’art.1 bis del Provvedimento 6 dicembre 2011 n.2946 (anch’esso successivamente annullato dal Giudice Amministrativo, ma solo con riferimento alle polizze abbinate ai contratti di leasing, non a quelli di mutuo).
Con tali provvedimenti l’ISVAP vietò agli intermediari assicurativi di assumere, anche indirettamente, la contemporanea qualifica di intermediario e beneficiario (o vincolatario) dell’indennizzo dovuto in virtù della polizza stipulata per loro tramite.
Lo stesso giorno in cui l’ISVAP adottò il Provvedimento n.2946/2011 intervenne anche il legislatore. Con l’art.36 bis d.l. 6.12.2011, n.201 (convertito dalla Legge 22.12.2011, n.214) venne inserito nell’art.21 del codice del consumo (d.lgs. n.206/05) un nuovo comma 3 bis, il quale stabilì che “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”.
Pochi giorni dopo il d.l. n.201/2011, infine, venne emanato il d.l. 24.1.2012 n.1 (convertito nella Legge 24.3.2012 n.27), il cui l’art.28 ha dettato la regola di cui si discorre… Nella relazione accompagnatoria del progetto di legge presentato al Senato per la conversione del decreto 1/12 (p.d.l. AS-3110) si legge che esso venne adottato (anche) al fine favorire la concorrenza nel settore bancario e assicurativo; ridurre le rendite di posizione; abbassare il divario fra costi e profitti, nocivo per i consumatori.
Nella Scheda tecnica di accompagnamento del p.d.l., infine, si afferma apertamente che la norma “è diretta a modificare la prassi bancaria consistente nell’abbinamento automatico tra erogazione di mutuo immobiliare e polizza vita, senza che al cliente sia offerta la possibilità di effettuare un confronto tra diversi preventivi”.
 A tal fine l’art.8 volle contrastare il fenomeno dell’abbinamento (c.d. binding) tra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi:
a) vietando alle banche di imporre al cliente la stipula con un’assicurazione del gruppo (art.28, comma 1);
b) demandando all’Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi di tali contratti (art.28, comma 2).

Gli scopi dell’art.28 d.l. 1/12 furono molteplici, così riassumibili:
a) prevenire pratiche scorrette, aggressive o abusive da parte del mutuante;
b) garantire al mutuatario la libertà di scegliere la compagnia con cui assicurarsi;
c) evitare che il mutuante trasferisse il rischio d’impresa sul mutuatario, addebitandogli per di più il costo della traslazione del rischio (e cioè il premio assicurativo).
L’art.28 d.l. n.1/2012 (e il Regolamento Isvap n.40/2012, che ad esso ha dato attuazione) vanno dunque interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg. Isvap n.40/2012 sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art.1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.
Si avrà imposizione di fatto, ad esempio, quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica; quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri; quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denotino che l’interesse assicurato, di cui all’art.1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore; quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, ordite ad decipiendum alterum” (usate al fine di raggirare, imbrogliare o ingannare l’altro contraente).