
La ricorrente in Cassazione riteneva responsabile l’Ipermercato per l’incendio, provocato da ignoti, che aveva danneggiato la propria autovettura, parcheggiata all’interno della struttura commerciale.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale aditi, non avevano ritenuto che il parcheggio configurasse un “contratto di deposito”. Il primo, sostenendo che “..dovesse essere qualificato come contratto di locazione d’area gratuito e non come contratto di deposito gratuito, con conseguente mancanza di obbligo di custodia e di responsabilità a carico della società convenuta, in ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell’assenza di sistemi di video sorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio.”; il secondo “ .. escludendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia, mancando l’attività di consegna dell’auto, connotato della realità, e rilevando che il contratto avrebbe dovuto qualificarsi come locazione gratuita d’area che non aveva ingenerato alcuna aspettativa di custodia.”.
Sul ricorso, la Cassazione Civile n.9883/2021 ne ha chiarito i vari aspetti in relazione, anche, a quanto deciso dalla Cass. civ. n.14319/2011, riconducendo il parcheggio al paradigma del contratto di locazione e osservando: “L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta. L’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso …. assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Ove, al contrario, non sia percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione. “.
Di converso, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, “.. non è affatto necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l’immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate…. “.