In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, la Corte di Cassazione ha stabilito, in via generale, una presunzione di colpa del 100% a carico del conducente di un veicolo che investe un pedone. Al fine, invece, di valutare e quantificare l’eventuale concorso di colpa del pedone, questo aspetto deve essere accertato.

Come espresso dall’Ordinanza della Cassazione Civile n.22544/2019 “…. stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art.2054, comma primo c.c, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” ( cfr. la più recente Cass. civ. n.2241/2019, ma in termini anche Cass. civ. n.5399/2013; Cass. civ. n.24472/2014): in buona sostanza la violazione della regola di condotta del pedone, accertata nel caso di specie ed ascritta all’art.190 del Codice della Strada) -, non è sufficiente ad escludere del tutto la colpa dell’investitore ed impone al giudice di merito di operare un logico ed apprezzabile bilanciamento di entrambe le condotte lesive.”.