Sul soggetto tenuto a rispondere per i danni cagionati dagli animali selvatici a persone e cose, parte della giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n.3384/2015), ritiene debba essere la Regione, anche in caso di delega di funzioni amministrative alle province, qualora il risarcimento non sia definito da norme specifiche.
Secondo altro orientamento invece, la Regione è responsabile dei danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. “il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Provincie un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni” (Corte di Cass. civ. n.27543/2017). Cfr, anche, Cass.Civ. n.22886/2015.
La responsabilità risarcitoria, in caso di danni provocati dalla fauna selvatica pertanto è imputabile alla Regione o alla Provincia, se alla stessa vengono affidati poteri concreti ed effettivi di amministrazione del territorio e di gestione degli animali liberi ivi presenti. Va da sé che la disciplina è variabile da Regione a Regione.
Per quanto riguarda il profilo di responsabilità, questa è di natura extra contrattuale per i danni cagionati dalla fauna selvatica, ai sensi dell’art.2043 del codice civile. Detta responsabilità, in genere, è ascrivibile all’ente per una condotta colposa consistente, il più delle volte, nella omessa collocazione di segnaletica adeguata e idonea ad avvertire gli utenti del pericolo derivante dalla presenza di animali selvatici nel territorio. Obbligo, tuttavia, che non sempre sussiste, come precisato da diversa giurisprudenza, se non viene dimostrata l’effettiva, consueta e non meramente episodica presenza di fauna selvatica stanziale o di transito.
Giurisprudenza:
– Cass.civ. n.24089/2017 “ La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica. Infatti la L.n.157 del 1992, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” ed attribuisce alle province il compito di attuare la disciplina regionale in forza di una competenza propria, derivante dall’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale..” (ex L.18 agosto 2000, n. 267)”;
– Cass.civ. n.11394/2018 “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della Legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass.civ. n.21395/2014). …. i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna» (Cass.civ. n.18952/2017).”;
– Cass. civ. n.16808/2018 “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art.2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico ( cfr. Cass.civ. n.9276/2014)”.