
Come ricordato da Cass. Pen. n.12631/2018 nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati che rappresentano “pericolo per la pubblica incolumità” sono, certamente, da annoverarsi gli accadimenti, per lo più disastrosi, quali i delitti di comune pericolo (incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, naufragio, ecc.), fermo restando la distinzione tra fatti caratterizzati da “pericolo concreto” o “presunto”.
Il “pericolo presunto” si caratterizza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale, trattandosi di eventi normalmente dotati di forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (vds. Cass. Pen. n.15444/2012).
Questa categoria, però, si pone in contrasto con il principio di offensività e di colpevolezza e, pertanto, sulla scorta di una serie d’interventi della Corte costituzionale (tra le molte, Corte Cost. n.286/1974; Corte Cost. n.333/1991; Corte Cost. n.133/1992; Corte Cost. n.360/1995; Corte Cost. n.296/1996; Corte Cost. n.247/1997; Corte Cost. n.263/2000; Corte Cost. n.519/2000; Corte Cost. n.265/2005 e Corte Cost. n.225/2008), si è teso a sostituire il “pericolo presunto” con il “pericolo astratto”, “… nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto conforme al tipo, ma è conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva dei beni tutelati”.
In tal senso, si é espressa la necessità con riferimento, ad esempio, al reato di disastro aviatorio o di naufragio di una nave, di verificare l’offensività in concreto dell’evento “disastroso” e contestualizzare l’evento, alla luce, “…degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta o naufragio, l’espansività e la potenza del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone.”.
Un giudizio, quindi, che va condotto verificando i fattori conosciuti e conoscibili da parte dell’agente al momento del compiersi della condotta (reato di mera condotta) o a quello del verificarsi dell’evento (reati di evento), ove realizzato, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità (Cass. Pen. n.36639/2012). Pertanto, anche, nelle ipotesi di “pericolo astratto” occorre verificare che la situazione di pericolo, in qualche modo idonea a generare una condizione di pericolo per la pubblica incolumità, sia potenzialmente idonea a determinare una situazione di pericolo per la vita, l’integrità fisica, la salute delle persone.
In tema, poi, di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, Cass. Pen. n.9001/2022, ad esempio, nell’inquadrare l’attività ferroviaria, ai sensi dell’art.2050 cod. civ., ha osservato come sia necessario l’adempimento, da parte dell’ente gestore della rete ferroviaria, di predisporre misure idonee ad evitare l’evento, ricomprendendo fra queste, anche, l’attribuzione di compiti di particolare responsabilità a soggetti idonei ad assicurarne il regolare svolgimento. Sul concetto di attività pericolosa, da ultimo: Cass. Pen. n.32899/2021; Cass. Pen. n.39619/2007; Cass. Pen. n.26239/2013.
Per vincere, infine, la presunzione di colpa, posta a carico del gestore dall’art.2050 c.c., questi non può limitarsi alla semplice prova dell’imprevedibilità del danno, ma dimostrare che l’evento non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza impongono.
Nel caso, in specie, di sinistro ferroviario, la S.C. ha sancito in ordine al “caso fortuito” che, “..nonostante il sinistro debba ricondursi ad una tragica fatalità, favorita dalla conformazione del tratto percorso dai convogli, dalla limitata visuale dovuta alla curva ed alla presenza di vegetazione, nonché dallo scarto orario con cui viaggiava il treno passeggeri”, proprio per questi elementi non può escludersi la responsabilità, “..in quanto l’andamento del tratto di rotaia, la curva, la presenza di ostacoli alla visuale rendono semmai ancora più evidente la necessità di porre in essere misure di cautela indispensabili ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi“.