L’assicuratore di una polizza danni eccepiva che l’evento occorso all’assicurato non era compreso tra quelli assicurati bensì contemplato nelle esclusioni previste dalla polizza. Nel primo e secondo grado di giudizio si affermava che fosse onere dell’assicurato dimostrare che il danno subito non rientrasse tra le esclusioni di polizza, cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione.

La Corte di Cassazione Civile n.7749/2020 osservava sull’argomento come “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. Più precisamente, “La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare”.

L’assicurato, pertanto, doveva provare che il danno subito rientrava tra i rischi inclusi e nel caso in specie, detta prova, veniva fornita trattandosi di polizza con formula “all risks” in cui si prevedeva la copertura di tutti i danni materiali e diretti, anche conseguenziali, causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne fosse la causa. La prova, quindi, aveva ad oggetto la circostanza che un danno qualsiasi avesse colpito il bene assicurato, mentre era onere dell’assicuratore dimostrare che si fosse trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrante tra i rischi esclusi.

Inoltre, come previsto da un articolo della polizza assicurativa, si prevedeva, espressamente, che l’assicurato dovesse provare, oltre al verificarsi del rischio, che esso non si fosse realizzato e quindi “escluso dall’assicurazione”, a causa della condotta dolosa dell’assicurato. Questo patto espresso dimostrava come il rischio non rientrasse in alcuna delle esclusioni previste, ma solo in quelle inserite in tale apposita clausola.