
La polizza “all risks” di un’azienda prevedeva nelle Condizioni Particolari di polizza che l’Assicuratore avrebbe risposto “… dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi” e che a seguito, come nel caso in specie, di un atto di “sabotaggio” alle botti di vino (o, comunque, di un atto vandalico o doloso), la Compagnia di Ass.ni era tenuta a rispondere dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati.
Nell’ambito dei limiti di copertura per i danni causati dai suddetti eventi, la polizza prevedeva un indennizzo per sinistro non superiore al 70% della somma assicurata per ubicazione e un importo non superiore al 30% della somma assicurata alla partita “merci” per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, a seguito di “colaggio e fuoriuscita del vino”.
L’azienda, ricorrente in Cassazione, contestava che la Corte di merito avesse ritenuto applicabile al sinistro la limitazione del 30% alla partita “merci” per il “colaggio e fuoriuscita del vino” e non invece la limitazione del 70% della somma assicurata a causa del “sabotaggio”.
In sintesi, facendo rientrare l’evento “sabotaggio” delle botti nella nozione semantica di “colaggio”, si travisava il senso letterale della parola che indica una “fuoriuscita lenta e graduale del liquido per imperfetta tenuta del recipiente che lo contiene”, mentre nell’evento occorso, l’apertura di un rubinetto posto alla base di botti piene di vino aveva generato una sorta di esplosione di liquido, con completa inondazione della cantina ed intasamento di tutti i flussi di scolo.
La Cassazione Civile n.24267/2020 sul punto, argomentava come il termine “colaggio”, … dalla definizione contenuta in alcuni vocabolari della lingua italiana (Treccani, Hoepli, Zingarelli etc), sta ad indicare una lenta perdita di liquido per chiusura imperfetta di recipienti, e giammai può quindi comprendere una fuoriuscita di liquido determinata (come pacificamente avvenuto nella specie) dall’apertura volontaria di un rubinetto (di ampio diametro) posto alla base di grandi botti riempite ciascuna con oltre 60 ettolitri di vino (in tale ultima ipotesi, invero, il liquido “scorre” e non “cola”). Tanto appare, inoltre, in linea anche con la “ratio” del limite di indennizzo .. … (30% della partita MERCI a seguito colaggio e fuoriuscita del vino) che, proprio per l’entità di tale limitazione, non può che essere riferita all’ipotesi (frequente nella pratica) in cui le botti non abbiano un’affidabile e completa tenuta stagna e dunque vi siano dei cali di volume (evenienza così frequente da indurre la Compagnia ad indennizzare solo sino al 30% della partita Merci).“.
Nell’accogliere, pertanto, il motivo del ricorso, la S.C. affermava che non si era valutato come l’evento causato dal “sabotaggio” fosse già assicurato con un limite di indennizzo pari 70% della somma assicurata e che l’applicazione, anche, del limite d’indennizzo del 30%, per diversa fattispecie, avrebbe comportato una sostanziale esclusione o comunque una notevole diminuzione della garanzia assicurativa, secondo il principio di lealtà e correttezza tra le parti contrattuali.