Nell’assicurazione contro gli infortuni mortali si applicano le norme dettate per l’assicurazione sulla vita e dunque, anche, l’art.1927 c.c., il quale esclude l’indennizzabilità della morte causata da suicidio nel solo caso in cui questo sia avvenuto entro il biennio, salvo patto contrario.
Nel caso di specie, l’assicurato si era suicidato e la nozione d’”infortunio”, così come descritto nelle condizioni generali di contratto, non ricomprendeva detta fattispecie.

Se nella polizza assicurativa, infatti, le parti, hanno pattuito di qualificare come “infortunio” solo quello dovuto “a causa esterna” e quindi indipendente dalla volontà del portatore di rischio, escludendo dal novero dei sinistri indennizzabili l’infortunio dovuto a causa “violenta ed esterna”, si deroga per “patto espresso” alla regola del biennio di cui all’art.1927 c.c..

Sul caso, pertanto, Cass. civ. n.38218/2021 ha espresso il seguente principio di diritto:
“la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, costituisce quel patto espresso che, ai sensi dell’articolo 1927 c.c., esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuta a suicidio”.