Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino.
Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici.
Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri.
Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata.

Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, la cui attività è costituita dalla commercializzazione di vino, si è inteso assicurare proprio il vino, cioè in sostanza l’unica o, quanto meno, la principale merce aziendale; del resto, a conferma di ciò, basti considerare che l’assicurazione delle merci contenute in vasche, contenitori, botti e damigiane è espressamente prevista nella polizza. Escludere che il vino costituisse «merce assicurata» è una affermazione del tutto contraria non solo alla sostanza ma alla stessa lettera del contratto di assicurazione, oltre che insanabilmente illogica.”.

La polizza, inoltre, copriva espressamente i danni causati alla merce assicurata da atti vandalici e la S.C. sul punto osservava “…mentre, per l’ipotesi di dispersione di liquidi, la limitazione della copertura ai casi di “guasto o rottura accidentale dei contenitori”, con esclusione dello stillicidio e dei guasti a condutture e valvole, non può certamente significare che le parti abbiano inteso escludere il danno derivante dagli stessi atti vandalici, contrariamente a quanto espressamente previsto in via generale: un guasto o una rottura causati da atto vandalico, del resto, non perdono la natura di “accidentalità”. “.
Non può neppure negarsi che l’apertura delle saracinesche dei serbatoi, da parte di ignoti, configuri un «guasto o rottura accidentale dei contenitori», sia pure causato da atto vandalico: “ il concetto di guasto o rottura accidentale comprende infatti certamente anche l’atto vandalico di manomissione delle saracinesche dei serbatoi (che è pur sempre un “guasto” o una “rottura” e ha certamente carattere accidentale, in quanto non collegato ad usura o difetto di manutenzione, ma ad una causa esterna imprevedibile). “.

In definitiva, le due clausole prese in esame avevano una diversa applicazione: in base alla prima, era prevista la copertura assicurativa, anche, in caso di atti vandalici per i danni alla merce assicurata; in base alla seconda, attinente i “liquidi”, era esclusa la copertura in caso di stillicidio per usura dei contenitori e di rottura di valvole o condutture, ma l’assicurazione non era affatto esclusa per i guasti e/o la rottura accidentale dei contenitori, ivi compresa l’ipotesi in cui questi eventi fossero stati causati da atti vandalici, come nel caso di specie.

Pertanto, risultavano violate le disposizioni di cui all’art.1362 c.c. per l’interpretazione contra litteram del concetto di “merce assicurata” e quelle degli artt.1366, 1367, 1369 e 1370 c.c..
In particolare, sia secondo buona fede (art.1366 c.c.), sia per fornire un’interpretazione della polizza che non la privasse completamente di alcun senso effettivo (art.1367 c.c.) e che fosse coerente con la natura e l’oggetto del contratto (art.1369 c.c.) ammettendo, in primo luogo, che la copertura riguardasse il vino quale merce aziendale (unica o quanto meno prevalente) e, in secondo luogo, che la copertura per i guasti o la rottura accidentale dei contenitori in cui lo stesso vino era conservato comprendesse anche gli atti vandalici di manomissione dei contenitori stessi.
Infine, la violazione dell’art.1370 c.c. dal momento che “.. se anche alla clausola relativa alla dispersione dei liquidi potesse riconoscersi un significato dubbio o incerto, essa avrebbe dovuto essere interpretata a favore dell’assicurata, essendo stata predisposta dalla compagnia.”.