
di Redazione. L’Ente aveva stipulato un’assicurazione per conto di chi rivestisse un certa carica, a copertura degli infortuni subiti a causa e nell’esercizio delle funzioni preposte, ma il contratto assicurativo non definiva il termine di “rischio in itinere”.
La Cassazione Civile n.5119/2020, quindi, in assenza di una definizione contrattuale di detto rischio, ha ritenuto che con tale espressione le parti intendessero fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere”, come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ex art.2 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, come modificato dall’art.12 d. lgs. 38/2000, che recita: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e’ considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non e’ invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e’ regolato da disposizioni speciali. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche’ necessitato. L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”
La S.C., pertanto, sul ricorso presentato dall’assicurato, ha dichiarato che “Il fondamento della decisione, ………., è che “il contratto di assicurazione rinvia alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”.