
L’Assicurato aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dai membri della famiglia e chiedeva l’intervento dell’Assicuratore per il risarcimento di un sinistro causato dal proprio figlio.
Il diniego della Compagnia di Ass.ni verteva, in particolar modo, su una circostanza sottaciuta dell’assicurando in sede pre-contrattuale, determinante ai fini del consenso dell’Assicuratore alla stipula della polizza.
Il figlio dell’Assicurato era affetto dal morbo di “Klinefelter” che induce ad una certa piromania.
La Corte di merito aveva accertato l’esistenza della malattia con perizie in atti ed il ragazzo, al momento del fatto, era stato considerato capace di intendere e volere e quindi responsabile dei danni causati con l’incendio, unitamente ai genitori per assenza di controllo.
In buona sostanza, il minore manifestava comportamenti che avrebbero dovuto indurre i genitori ad una maggiore attenzione e per i quali era in cura psicologica.
Sul punto, la Cass. civ. n.8895/2020 confermava la corretta motivazione, non potendosi negare che la tendenza ad appiccare incendi è una circostanza la cui conoscenza risulta decisiva per un’assicurazione di responsabilità civile.
Il fatto decisivo per la soluzione della controversia risiede nell’onere di denuncia delle circostanze rilevanti (tra queste la malattia) solo quando l’Assicuratore manifesti l’interesse a conoscere gli stati rilevanti che possano condizionare il suo impegno contrattuale. Interesse che è validamente e sufficientemente manifestato attraverso un generico questionario, volto a stimolare la dichiarazione della controparte.
La S.C. osservava sul tema che “.. la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, benché non abbia la funzione di “tipizzare” le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia tuttavia l’intenzione dell’assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi..”.
Per la formazione del consenso, dell’inesattezza o della reticenza (Cass. civ. n.4682/1999) è sufficiente che l’Assicuratore chieda all’Assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (Cass. civ. n.27578/2011).
Nel caso di specie, era evidente l’esistenza di un questionario, sottoposto all’assicurando, con la richiesta di denunciare circostanze rilevanti ed incidenti sul rischio e che tale adempimento sarebbe stato sufficiente a manifestare l’interesse dell’assicuratore per situazioni rilevanti ai fini del concretizzarsi dell’evento.