La Corte di Cassazione civile n.23762/2022 , in tema di polizza per la responsabilità civile verso terzi, ha espresso il seguente principio di diritto:
“la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’articolo 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.”.

La S.C. ha ripercorso la consolidata giurisprudenza sul concetto di “accidentalità” per cui “il rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art.1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità.
Ora, l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad vocem, 82). Dunque “fatto accidentale”, per la lingua italiana, non è che un sinonimo di “fatto fortuito”.
Un’assicurazione della responsabilità civile, pertanto, che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio e perciò nulla ex art.1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell’assicurato potrebbe sorgere.

“La clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all’assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale” (tra le varie, Cass. civ. n.4799/2013; Cass civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass civ. n.4118/1995).
Possono verificarsi eventi “non dolosi e non fortuiti”, ma un evento non doloso e non fortuito non è altro che un fatto colposo e, quindi, come tale è necessariamente ricompreso nell’oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile.