L’azienda chiedeva il pagamento dell’indennizzo assicurativo, al proprio assicuratore, in conseguenza della perdita di merce collocata sotto una tettoia e danneggiata irreversibilmente da una forte grandinata.
In relazione al contratto di assicurazione per i rischi industriali, nei primi gradi del giudizio, veniva rigettata la richiesta d’indennizzo sul rilievo che, ai sensi di una clausola del contratto di assicurazione (intitolata “Fenomeni atmosferici”), l’indennizzo doveva escludersi per danni subiti da “enti all’aperto I.. .] fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture […] e quanto in essi contenuto”.
L’azienda, invece, ricorrendo in Cassazione, lamentava la non corretta lettura della polizza assicurativa, alla luce dei principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., in particolare sostenendo che una clausola copriva i danni «direttamente causati» dalla grandine, con le esclusioni ivi indicate, mentre l’altra, i danni da alluvione ed allagamento che, invece, la prima clausola escludeva allorquando faceva riferimento alla «formazione di ruscelli e accumulo esterno d’acqua».
Pertanto, secondo la ricorrente, la prima clausola, rientrando nelle condizioni aggiuntive, costituiva un’estensione della polizza, a garanzia di eventi ulteriori rispetto a quello delle condizioni speciali, di cui alla seconda clausola.
La Cassazione civile n.34949/2021 nel considerare il ricorso infondato, evidenziava la diversa area di operatività delle due clausole, affermando che la prima, riguardava i danni causati “direttamente” da grandine e vento, mentre la seconda, concerneva i danni da “alluvione e allagamenti in genere” originabili, anche, da fenomeni diversi da quelli atmosferici estendendo, così, la portata della garanzia, ma che in entrambi i casi, era escluso dalla copertura quanto collocato all’aperto, come nel caso in specie.
Non poteva, quindi, configurarsi la clausola rientrante nelle “condizioni aggiuntive” come un’estensione della polizza a garanzia degli ulteriori eventi naturali, rispetto a quelli delle “condizioni speciali” giacché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo di un maggior premio di polizza, pagato dall’azienda, per ottenere la copertura dei danni da «alluvione ed allagamento in genere» rispetto ai danni da «fenomeni atmosferici».
Pertanto, affinché ricorra la violazione dell’art.1363 cod. civ. nell’interpretazione dei contratti che si ferma ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole”, questa è da escludersi “quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza” (Cass. civ. n.2267/2018).