In tema di erogazione di una prestazione previdenziale complementare, con disponibilità del Fondo e con contribuzione a carico dei singoli aderenti ed assoggettabilità della relativa capitalizzazione alla medesima aliquota applicata al T.F.R. ai sensi dell’art.17, comma 2, T.U.I.R., la Cassazione Civile n.23970/2022 ne ha ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale.

Già, Cass. civ. n.23520/2012 aveva stabilito che la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art.6 della legge 26 settembre 1985, n.482, debba essere applicata solo sulle somme rivenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato (Cass. civ. n.13642/2011).
Pertanto il problema da risolvere è quello di individuare tale “rendimento netto”.

L’elaborazione della corte di legittimità ha ritenuto che tale nozione debba essere individuata negli importi rivenienti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, da parte del Fondo ( tra le varie, Cass. civ. n.29583/2011; Cass. civ. n.280/2012; Cass. civ. n.5376/2012; Cass. civ. n.8320/2012; Cass. civ. n.7724/2013; Cass. civ. n.7728/2013; Cass. civ. n.12491/2013; Cass. civ. n.12496/2013; Cass. civ. n.22492/2013; Cass. civ. n.22950/2013; Cass. civ. n.3132/2014; Cass. civ. n.6380/2014; Cass. civ. n.8310/2014; Cass. civ. n.1977/2015; Cass. civ. n.10604/2015; Cass. civ. n.720/2017) con la precisazione che l’assoggettamento di detto “rendimento” al più favorevole trattamento impositivo, previsto dall’art.6 della Legge n.482/1985, si giustifica in relazione alla equiparazione tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione, sancita dall’art.44, comma 1, lett. g-quater), e art.45), comma 4, del T.U.I.R.. (Cass. civ. n.10285/2017; Cass. civ. n.24525/2017; Cass. civ. n.4941/2018; Cass. civ. n.5436/2018).

In modo più specifico, si è ritenuto che integrino il c.d. rendimento netto “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”. (In tal senso, Cass. civ. n.10285/2017 e Cass. civ. n.24525/2017, Cass. civ. n.4943/2018; Cass. civ. n.16116/2018; Cass. civ. n.19621/2018; Cass. civ. n.27585/2018).

E’ stato, altresì, puntualizzato che, da un lato, il “rendimento” è configurabile pure in relazione ai capitali maturati ed agli investimenti effettuati ed il requisito del “rendimento” non va circoscritto ai soli (eventuali) investimenti nel mercato finanziario (valori mobiliari, strumenti finanziari), potendo assumere rilievo a tale scopo anche altri tipi di mercato, quale quello immobiliare. (Cass. civ. n.10907/2019; Cass. civ. n.11637/2019; Cass. civ. n.28688/2019).

Resta, in ogni caso, esclusa l’operatività della minore tassazione, rispetto alle somme versate dal contribuente, a fondi previdenziali che non abbiano mai investito sul mercato, così come non può qualificarsi come “rendimento” quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio della società (es.rapporto tra margine operativo lordo e capitale investito) cui appartiene il fondo poiché rappresenta il risultato di un predeterminato calcolo di matematica attuariale e non già il frutto dell’investimento di accantonamenti sul libero mercato (Cass. civ. n.16116/2018; Cass civ. n.16117/2018 e Cass civ. n.16118/2018).