Il principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale fa riferimento al concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art.1227 c.c. In particolare, nel momento in cui, un utente della strada, a causa di un’insidia, subisce un danno, la pubblica amministrazione non può essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art.2051 c.c. in qualità di custode, se l’evento dannoso è in tutto o in parte la conseguenza di una condotta imprudente del danneggiato stesso.

Sostenuto per la prima volta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.159/1999, il principio di autoresponsabilità del danneggiato è stato fortemente criticato dalla Cassazione, che nella formulazione dell’art.1227 c.c. ravvisa piuttosto un effetto del principio di causalità, secondo cui al danneggiante non può farsi carico della parte di danno a lui non imputabile.

Come precisato dalla Cass. civ. n.24406/2011 infatti: “Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall’art.1227, comma 1 c.c, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L’autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli. Senza entrare nella questione dell’esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità, va solo rilevato che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art.1227, comma 1 c.c. sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l’art.1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’art.2043 c.c.); bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.”.

Giurisprudenza:

– Cassazione civile n.11079/2014 “Del pari coerente con l’orientamento stabile di questa Corte è l’affermazione del giudice di secondo grado – una volta ritenuta accertata la sussistenza della duplice circostanza della visibilità del pericolo e della evitabilità dello stesso mediante l’adozione di una condotta più prudente – in ordine al carattere colposo della condotta tenuta nella specie dal danneggiato, giacché, in caso di sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, la conseguente responsabilità derivante dal difetto di manutenzione – come affermato, tra le altre da Cass. civ. n.11946/2013 e Cass. civ. n.23919/2013 (nella medesima ottica anche Cass. civ. n.15375/2011; Cass. civ. n.21508/2011; Cass. civ. n.16542/2012; Cass. civ. n.6101/2013; Cass. civ. n.999/2014) – può essere attenuata o esclusa in funzione dell’accertamento della concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. E, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile al responsabile e l’evento dannoso.”.

– Cassazione civile n.4638/2017 “Va innanzitutto osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell’art.2051 cod. civ., l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (sentenza Cass. civ. n.20619/2014), per cui nessuna violazione sussiste delle regole sull’onere della prova. Analogamente, è stato affermato che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso (sentenze Cass. civ. n.999/2014 e n.287/2015). Tale comportamento imprudente rileva ai fini del primo e non del secondo comma dell’art.1227 del codice civile.”;

– Cassazione civile n.2479/2018 “Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell’art.1227 cod. civ. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall’art.2056 cod. civ.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. civ. n.20619/2014). Va sottolineato che, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art.2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.