La scatola nera è un dispositivo da collegare alla batteria del veicolo, dotato di connessione satellitare tramite sistema GPS, in grado di registrare dati relativi al mezzo di trasporto e alla condotta di guida del conducente, quali posizione, velocità, accelerazione e marce inserite. Grazie al confronto dei dati raccolti da questo dispositivo elettronico, la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale risulta più agevole e, di conseguenza, anche le procedure di liquidazione del danno tendono a velocizzarsi. In passato, l’efficacia probatoria di tale strumento era controversa e, nei giudizi in tema di responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale, i log erano trattati come prove atipiche liberamente apprezzabili dal giudicante. A seguito dell’introduzione dell’art.145-bis cod. ass., le scatole nere e gli altri dispositivi elettronici come, ad esempio, i meccanismi di alcool test per l’avvio del motore hanno assunto il valore di prove legali, in quanto “formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.

L’intervento legislativo, quindi, ha predeterminato l’efficacia probatoria dei cd. dati crash chiarendo che gli stessi, in sede civile, non sono liberamente valutabili dal giudice né affidati al suo potere discrezionale, ma vincolano quest’ultimo alle loro evidenze. La precisazione vale a far rientrare le scatole nere tra le ipotesi che fanno eccezione al principio del libero convincimento, come espresso dall’art.116 c.p.c. secondo cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. La presunzione offerta dai dati ricavati dalle scatole nere non può essere vinta opponendo una qualunque prova contraria, come ad esempio per mezzo di una testimonianza che contraddica la ricostruzione del sinistro, ma soltanto con una prova tecnica volta a dimostrare il malfunzionamento o la manomissione della “black box”. L’onere di contestazione circa la veridicità degli stessi dati, in ossequio ai principi generali in materie di prove di cui agli artt.2697 c.c. e ss., incombe sulla parte contro cui le risultanze sono state prodotte.

Poiché l’accuratezza dei rilievi è in grado di scongiurare la possibilità di frodi assicurative, l’art.132-ter cod. ass. prevede che l’installazione di scatole nere o dispositivi equivalenti comporti una riduzione sulla polizza RCA in favore dell’assicurato. Correlativamente, l’art. 145-bis, comma 6 cod. ass. fa esplicito divieto allo stesso assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato, pena l’inoperatività dello sconto sul premio per la durata residua del contratto e la restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, salve eventuali penali. Nel caso in cui dal medesimo dispositivo elettronico emergano indicatori di frode, l’impresa assicuratrice può non formulare l’offerta di risarcimento e sporgere querela contro la condotta dell’assicurato art.148, comma 2-bis cod. ass..

Giurisprudenza:

– Cass. Civ. n. 10606/2014 “In sede di legittimità, deve rigettarsi il ricorso in cui le censure sollevate si risolvano in un diverso apprezzamento di questioni riservate al giudice di merito cui, solo, spetta valutare le prove, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è assegnato un valore legale.”.