La durata della polizza r.c.a., ovvero l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità in caso di incidenti stradali, salvo eccezioni, corrisponde ad un anno solare esatto e va a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui il premio è stato pagato. Le eccezioni cui si faceva riferimento devono essere richieste esplicitamente all’assicuratore e riguardano durate superiori o inferiori all’anno. È necessario in questi casi prestare massima attenzione alle condizioni del contratto poiché il costo della polizza potrebbe variare ed essere più alto del normale. Durante tutta la durata del contratto, e quindi entro la data di scadenza indicata sul certificato di assicurazione, l’assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti.
L’argomento è stato affrontato dalla Corte di Cassazione civile n.17207/2017. L’assicuratore può anche proporre una copertura superiore ad un anno o addirittura di più anni, ma deve riconoscere un premio minore in proporzione rispetto a quello previsto per la durata di 365 giorni. Se il contratto per la polizza r.c.a. è superiore ai 5 anni l’assicurato, trascorso il periodo di copertura, può recedere con un preavviso di 60 giorni. È possibile anche una proroga del contratto definita tacita dopo la prima polizza, ma queste proroghe non possono avere una durata superiore ai 2 anni. La polizza r.c.a. è attiva dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l’importo e si è ricevuta conferma da parte dell’assicuratore dell’avvenuta ricezione del premio da parte dell’assicurato. In caso di premio pagato tramite bonifico postale o bancario fa fede la data in cui è stato effettuato il pagamento.
Molto importante per la durata è anche la modalità di pagamento, che può consistere in 2 rate semestrali oppure in un’unica soluzione. Il contratto, qualora il contraente non paga i premi successivi (la prima delle 2 rate oppure l’intero ammontare), si sospende a partire dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza. Ciò vuol dire che per 15 giorni dopo la scadenza l’assicuratore deve rispondere dei sinistri anche se il proprio assicurato non ha pagato il premio alla scadenza esatta, e questo deve avvenire indipendentemente dal fatto che il contraente decida o no di adempiere al rinnovo. Si tratta del periodo di comporto o di tolleranza applicato ai contratti a tacito rinnovo. Tale periodo si applica anche ai contratti senza tacito rinnovo, ma solo alle scadenze intermedie e non a quelle annuali, che una volta trascorse comportano la cessazione automatica del contratto.
A chiarire ulteriormente questi aspetti è la sentenza della Cassazione civile n.15801/2009 in merito all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Insomma l’assicuratore deve risarcire il danneggiato da un sinistro stradale se l’incidente che ha coinvolto il proprio assicurato si verifica entro il 15esimo giorno dalla scadenza del periodo di durata scritto sul contrassegno rilasciato anche se non è stato pagato il premio assicurativo, per il periodo successivo. L’assicuratore è tenuto a risarcire anche nella fattispecie in cui la scadenza coincida non con la fine del periodo per il quale è stato pagato un premio a rate, ma con la scadenza finale dell’intero contratto r.c. auto.
La decorrenza della copertura assicurativa produce i suoi effetti con il pagamento del premio e il rischio assicurato ha una delimitazione temporale che non sempre coincide con la decorrenza della garanzia. In rari casi, però, é possibile chiedere all’assicuratore una decorrenza “ad horas” e cioè non dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ma in occasione dell’inizio del rischio, purché si abbia conferma di accettazione scritta da parte dell’assicuratore stesso. L’assicurazione r.c.a. cessa alla scadenza pattuita in polizza come da art.170-bis cod. ass. ovvero dopo il 15° giorno successivo alla scadenza del periodo di assicurazione.