Nell’individuare i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, l’art. 14, comma 1, del Codice della Strada prevede che tali enti, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo attraverso l’adozione di normali cautele. Quando la verificazione del sinistro è riconducibile all’omessa manutenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato, la responsabilità potrà essere imputata all’ente proprietario della strada solo se il danneggiato fornisce la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo. Grava, al contrario, sul custode l’onere di dimostrare che il danno si sia verificato per caso fortuito.
Altra questione è quella dell’affidamento della manutenzione stradale in appalto di cui al Decreto legislativo n.50/2016 che per la manutenzione delle strade costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell’ente di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. L’affidamento della manutenzione stradale in appalto non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte dell’ente e non comporta l’esclusiva responsabilità dell’impresa appaltatrice. L’ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli.
Giurisprudenza:
– Cassazione civile n.4039/2013 “Il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non può ritenersi l’unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell’incidente verificatosi nel cantiere dell’opera pubblica commissionata. Infatti, il dovere di custodia da parte dell’ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale – strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi. Infatti, questa Corte ha sostenuto che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art.14 del Codice della strada vigente, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art.2051 c.c.”.
– Cassazione civile n.15761/2016 “La responsabilità ex art.2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all’assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell’ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che, in particolare, l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall’art.2051 cod. civ. quale scriminante della responsabilità del custode.”.
– Cassazione civile n.22419/2017 “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art.2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che la ricorrente conosceva l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla ricorrente di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto. Tale condotta è idonea a interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al Comune e il danno patito dalla ricorrente.”.