La Cassazione civile n.3165/2019, fa il punto della situazione sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, ex art.4 del regolamento CE) n.864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (Roma II) e per la parte d’interesse commenta:

“ Sotto il capo II del regolamento Roma II, relativo ai fatti illeciti, figura l’articolo 4, intitolato «Norma generale», che prevede quanto segue:
«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.


2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».
In forza dell’art. 15, rispettivamente lettere c) e f), del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina «l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto» nonché «i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito».

3.- Inoltre, il capo II del regolamento Bruxelles I, che illustra le regole per la determinazione del giudice competente, contiene una sezione 2, relativa alle «competenze speciali». Sotto tale sezione figura l’art. 5 del citato regolamento, che al suo punto 3 prevede quanto segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)


3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
Questo regolamento è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351, pag 21), che comprende l’art. 7, punto 2, di contenuto identico a quello dell’art. 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.

4.- La Corte di giustizia ha al riguardo avuto occasione di affermare (in particolare con la sentenza 10 dicembre 2015, causa C- 350/14, Florin Lazar) che, in caso di danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

4.1.- Sicché quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette che si siano prodotte o che si possano produrre.

5.- Queste sezioni unite hanno quindi chiarito che, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell’evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l’evento di danno è intervenuto” (Cass., sez. un., 26 ottobre 2018, n. 27164).”

Da aggiungere, però, nella richiamata sentenza della Corte di giustizia 10 dicembre 2015, causa C- 350/14, Florin Lazar e nel caso in specie, che “ Dalle considerazioni che precedono discende che si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.”
Pertanto, “L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.”