Come previsto dall’art.12, commi 2 e 3 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica.
Nell’ambito, quindi, del perimetro delle responsabilità tracciate per l’esercizio dall’attività venatoria, la giurisprudenza si è orientata, spesso, verso un’interpretazione estensiva delle responsabilità derivanti da tale attività ricomprendendo, anche, le fasi preliminari, successive e/o collaterali alla caccia (es.: il trasporto delle armi sino al posto di caccia; i relativi danni da incidente durante il percorso; i danni causati dai cani da riporto; etc.).
L’attività venatoria, così come previsto dal comma 8 dell’art.12 della succitata Legge, “può esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta’ e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.” Il massimale, quindi, costituisce la somma “minima” prevista dalla legge, a cui é possibile derogare applicando massimali di copertura superiori e vengono aggiornati, ogni quattro anni, dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale.
Sul tema dei massimali di copertura, le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite n.15376/2009) in materia di r.c.a. e per analogia alla soluzione di bipartizione degli stessi (rif.tabella allegata alla L. n. 990 del 1969 e successivi adeguamenti precedenti al D.P.R. 19 gennaio 1993), che prevedevano per i danni a persone, due tipi di massimali minimi – quello relativo alla somma “per persona danneggiata” e quello relativo al “sinistro”, detto anche “massimale catastrofale” – hanno osservato che, “… per “persona danneggiata” deve intendersi non già la sola vittima diretta dell’incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)”.
Con l’art.31 comma 1, lett.b) della Legge n.157/92, inoltre, si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione e se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione é da lire 400.000 a lire 2.400.000.
Il rischio assicurato della copertura obbligatoria è rappresentato, quindi, dall’insorgere di una responsabilità civile derivante da fatti illeciti commessi nell’esercizio dell’attività venatoria ed “in caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza” (comma 10, art.12, L.n.157/92).
In tema di azione diretta del danneggiato e “mala gestio” dell’Assicuratore, la Cassazione Civile n.18939/2017 ha osservato: “…. i principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema d’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ed in particolare la responsabilità dell’assicuratore per, mala gestio c.d. impropria nei confronti del danneggiato, devono applicarsi anche in materia di assicurazione per la caccia,…..…. Al riguardo, infatti, si osserva che, nel vigore della 1. 2 agosto 1967, n. 799, non si prevedeva un’azione diretta dell’assicuratore verso il danneggiato, come per la responsabilità civile da circolazione stradale, e la giurisprudenza aveva affermato che l’assicuratore “può essere chiamato in garanzia soltanto dal cacciatore danneggiante e quindi tenuto a rimborsare quanto costui sia stato condannato a pagare oltre il massimale a seguito di rivalutazione della somma dovuta per risarcimento del danno, solo ove si accerti che il ritardo con il quale si è pervenuti alla liquidazione del danno è dipeso dal comportamento dell’assicuratore stesso che, assunta la gestione della causa, abbia poi violato il dovere di diligenza imposto dall’art.1176 c.c.” (Cass. civ. n.4911/1988). Successivamente, invece, con la legge n. 968 del 27/12/1977, all’art.8, secondo comma, si è riconosciuta al danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore. Oggi, l’art.12, comma 10 della L.11/02/1992, n.157, prevede che “In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza”. Dunque, disponendo anche in questo caso il danneggiato di azione diretta nei confronti dell’assicuratore per conseguire la prestazione indennitaria, si può ritenere che lo stesso soggetto sia legittimato a far valere il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patrimoniali cagionati dalla inesatta esecuzione di detta prestazione, dovuti a ritardo qualificato da colpa. Pertanto, in conclusione il giudice del rinvio , accertata eventualmente la mala gestio, dovrà liquidare interessi e rivalutazione oltre massimale.”
L’azione diretta del danneggiato nell’assicurazione per la caccia, però, a differenza di quanto previsto dall’art.144 del Codice delle assicurazioni in relazione alle vittime di sinistri stradali, non prevede, normativamente, condizioni di proponibilità dell’azione quali: la richiesta risarcitoria all’assicuratore per l’accertamento della responsabilità e la proposta di un’offerta di liquidazione del danno attivando così una trattativa per addivenire a una soluzione conciliativa stragiudiziale. Inoltre, nell’assicurazione venatoria, l’assicuratore può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto assicurativo stipulato con l’assicurato (es. esclusioni o limitazioni copertura, dichiarazioni inesatte e/o reticenti precontrattuali dell’assicurato, etc.) e si lascia al Provvedimento dell’IVASS n.2643/2008 la disciplina dell’eventuale recupero o meno dell’eventuale franchigia applicata nella polizza a carico dell’assicurato. Infatti, con l’art.3 di detto Provvedimento, si dispone, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività venatoria e per gli infortuni, che “Le convenzioni di cui all’articolo 1 (convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione in nome e per conto dei propri associati) che prevedono franchigie a carico degli associati/assicurati, comunque non opponibili ai terzi danneggiati, contemplano modalità di recupero di tali somme direttamente presso l’assicurato ovvero, in caso di anticipazione dell’importo della franchigia da parte dell’associazione per conto del proprio associato/assicurato, dispongono l’obbligo dell’associazione stessa di esercitare la rivalsa nei confronti degli associati/assicurati in occasione di ogni sinistro per l’importo della relativa franchigia.”
Con l’azione diretta del danneggiato, in ogni caso, si genera una obbligazione solidale tra assicuratore e responsabile del danno per cui l’interruzione della prescrizione (art.1310 c.c.) nei confronti dell’uno varrà anche per l’altro e viceversa.
Dal quadro complessivo, comunque, del succitato art.12 della Legge n.157/92 non è chiaro, quindi, se il contratto assicurativo debba, pedissequamente, seguire il dettato normativo senza porre delimitazioni arbitrarie, proprio per la sua caratteristica di obbligatorietà e che, se esistenti, potrebbero essere ritenute nulle. Sull’argomento, però, come affermato, ad esempio, dalla Cassazione Civile n.23739/2009 “L’uso, da parte dell’infortunato, di un’arma non consentita per l’esercizio dell’attivita’ venatoria comporta inevitabilmente la sottrazione del sinistro alla garanzia per la r.c. e di conseguenza a quella non obbligatoria per gli infortuni.”
Infine, con l’art.302 del Codice delle Assicurazioni si istituisce un Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per i quali vi è obbligo di assicurazione, che interviene qualora:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.”
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 98 del 28 aprile 2008, si regolano le condizioni e le modalità di amministrazione, d’intervento e di rendiconto di tale Fondo. Sull’argomento, la Cassazione Civile n.5662/2010 “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l’art.25 della legge 11 febbraio 1992, n.157 – che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi – è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l’estensione della responsabilità del Fondo di garanzia – operata dalla sentenza n.470 del 2000 della Corte costituzionale – per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.”