La legge tutela gli animali, punendo chi fa loro del male o li uccide. Tuttavia, se dal punto di vista penale la legge è chiara nel condannare chi uccide o provoca lesioni a un animale, da quello civilistico il discorso è assai diverso.

Risarcimento del danno da ferimento o perdita dell’animale da affezione

Nel corso degli ultimi decenni si sono succedute molte normative dedicate agli animali da affezione, prime tra tutte le norme penali che ne puniscono il maltrattamento e l’abbandono.

Manca tuttavia una norma che tuteli il proprietario in caso di ferimento o uccisione dell’animale domestico. Sull’argomento si scontrano i giudici di merito e la Corte di Cassazione, che sembra granitica nel negare, in queste ipotesi, il risarcimento del danno. Come precisato infatti dalla sentenza di Cass. civ. n.14846/2007 , la perdita del proprio animale domestico “non sembra riconducibile sotto una specie di danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.”.

Occorre quindi una prova specifica e rigorosa di tale danno conseguenza per ottenere il risarcimento. Come hanno precisato del resto le sentenze del 2008, il danno non patrimoniale è risarcibile solo se previsto espressamente dalla legge e se vengono violati diritti costituzionalmente garantiti.

Una corrente maggioritaria ritiene che il danno è risarcibile solo quando la condotta del danneggiante assume rilevanza penale, in ogni caso le ferite o la morte subite dall’animale non comportano automaticamente la lesione di un interesse della persona a conservare la propria sfera d’ integrità affettiva tutelata dalla Costituzione.

Alcune corti di merito però si discostano da tali indicazioni, che la Cassazione, ha confermato anche di recente nella sentenza Cass. civ. n.26770/2018 ribadendo il principio secondo cui la relazione che si instaura tra la persona e l’animale non contribuisce e non determina lo sviluppo della personalità in misura tale da doverne garantire l’integrità. Ragion per cui, come nel caso trattato da quest’ultima sentenza, in sede di merito, si potrà al limite ottenere il pagamento delle spese mediche sostenute per la cura dell’animale.

Responsabilità penale di chi ferisce o uccide un animale

Ora, se in ambito civile è assai difficile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ferimento o dall’uccisione dell’animale d’affezione, il discorso cambia se la condotta del responsabile integra una fattispecie penale.

L’art.544 ter c.p. punisce infatti “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 2. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”.