Gli intermediari delle compagnie di assicurazione operanti nel settore della responsabilità civile auto sono destinatari di specifici obblighi informativi nei confronti dei clienti. In particolare, Legge del 4 agosto 2017, n.124, ha introdotto delle importanti prescrizioni, volte a rafforzare la posizione negoziale del consumatore e a favorire una maggiore consapevolezza nella sua scelta dell’offerta migliore.
L’elemento principale di questa nuova disciplina è l’informativa sui premi, che gli intermediari sono tenuti a sottoporre al cliente in sede precontrattuale. Nello specifico, il primo comma dell’art.132-bis del Codice delle Assicurazioni Private, introdotto con la legge sopra citata, dispone che:
“Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base”.
Come si vede, la disposizione ha come destinatari gli agenti che esercitano l’attività per conto di più imprese di assicurazione, mentre non è stato ritenuto utile obbligare anche gli agenti monomandatari a operare un confronto con prodotti che comunque non potrebbero offrire in vendita al cliente.
L’obbligo di informativa a carico degli agenti plurimandatari ha come oggetto i premi relativi alle tariffe base proposte dalle compagnie con cui collaborano. Si tratta di una misura che tutela la capacità negoziale del cliente, ma che si limita a favorirne un orientamento iniziale tra le varie offerte.
Il cliente, infatti, dovrà comunque considerare la possibilità di ottenere un’offerta economica migliore dal proprio intermediario di fiducia, sia in considerazione delle proprie caratteristiche, che possono favorire la personalizzazione della polizza, sia per la possibilità di ricevere sconti, a cominciare da quelli obbligatori previsti dal successivo art.132ter cod. ass..
In ogni caso, l’informazione relativa alle tariffe praticate dalle varie compagnie da cui è incaricato l’agente, unita alla disclosure sulle provvigioni da questi percepite (cui l’intermediario è obbligato in virtù dell’art.131 cod. ass.), soddisfa le esigenze di trasparenza sottese alla nuova disciplina e vale a rendere più equilibrata la posizione delle parti, nell’ambito della negoziazione contrattuale.
Quanto alle modalità con cui l’informativa sulle tariffe base va fornita al cliente, la novella codicistica ha individuato nel comparatore telematico dell’Ivass lo strumento con cui prestare tale servizio.
Con Regolamento Ivass n.51/2022 è stato attuata la realizzazione di un sistema di comparazione “on line” tra le Imprese di assicurazioni operanti in Italia nel ramo R.C. Auto, di cui agli artt.132-bis e 136, comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni Private, denominato PREVENTIVASS.
Il servizio informativo di preventivazione on line, gratuito e imparziale, consente:
a) all’intermediario, di acquisire per il consumatore i preventivi relativi al contratto base offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
b) al consumatore, di comparare i premi applicati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia per il contratto base.