L’art.14 del Codice della Strada dispone che gli enti proprietari delle strade debbano garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. A tal fine, la norma pone in capo agli stessi e in particolare, gli obblighi di:

– manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

– controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

– apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Nel caso di strada in concessione, i medesimi poteri e compiti dell’ente proprietario sono assunti dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Ne deriva che, se la violazione dei predetti obblighi cagiona un danno agli utenti della strada, gli enti proprietari e i concessionari si presumono responsabili. Tale responsabilità civile, di regola, grava su ANAS per strade ed autostrade di interesse nazionale e su Regioni, Province e Comuni, rispettivamente, per strade regionali, provinciali e comunali sia urbane che extraurbane.

Ai sensi dell’art.47 Legge n.120/2010, inoltre, gli enti proprietari e concessionari della strade e delle autostrade nelle quali si registrano maggiori tassi di incidentalità sono tenuti ad effettuare anche specifici interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Gli interventi rilevano anche rispetto alla determinazione degli eventuali incrementi tariffari, con la precisazione che, come espressamente previsto dalla norma, al loro finanziamento si deve far corso “nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Giurisprudenza:

– Cass. Civ. n.10916/2017 “In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art.14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).”;

– Cass. Civ. n.3793/2014 “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri causati, a meno che l’elemento esterno abbia il carattere dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. E non spetta al danneggiato provare l’esistenza dell’insidia o del trabocchetto, ma al giudice ad esaminare gli elementi.”;

– Cass. Civ. n.24793/2013 “È onere dell’ente proprietario della strada provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell’attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell’uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell’attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili in ragione del materiale di rivestimento, potenziando di conseguenza, diligentemente anche l’illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità.”.