In materia di responsabilità medica, l’esatta definizione della colpa assunta dal sanitario è di peculiare importanza.
Un comportamento è colposo, come previsto dall’art.43 c.p., quando l’evento “… anche se preveduto , non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”.
In dottrina, si è cercato di dare una definizione netta e chiara di negligenze, imprudenza e imperizia.
Nello specifico, si tende ad ascrivere alla categoria dell’imperizia il comportamento del soggetto inosservante delle regole cautelari perchè “inesperto”, soprattutto sul piano esecutivo. La nozione di imperizia, peraltro, non va “rivolta al soggetto nella sua complessiva attività e alle sue capacità professionali, ma al singolo atto qualificato come colposo e che viene a lui addebitato” (Cass.civ. n.24384/2018).
Alla categoria della negligenza, si ascrive il comportamento del soggetto inosservante “per non avere fatto ciò che era doveroso fare”.
Infine alla categoria dell’imprudenza il comportamento del soggetto inosservante per avere fatto ciò che era doveroso non fare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’imprudenza consiste “nella realizzazione di un’attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri ed altrui” (cfr. Cass.civ. n.16944/2015).
Tuttavia, si deve riconoscere, secondo la Cassazione, che tra le tre nozioni vi sono margini “talora evanescenti” nonché “almeno parziali sovrapposizioni” (Cass.pen. n.24384/2018). Peraltro, con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, il grado della colpa ha assunto un livello diverso di importanza. In particolare, con l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, il parametro dell’imperizia ha assunto, rispetto agli altri, maggior rilievo.
A fronte di contrasti interpretativi esistenti, la questione della corretta interpretazione da dare alla legge n.24/2017, art.6, che ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., è stata devoluta alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza Cass.pen. n.8770/2017 , hanno affermato il seguente principio di diritto:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: va) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.”.
Giurisprudenza:
– Cassazione penale n.39733/2018 “In tema di responsabilità penale del medico, il fatto colposo commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo art.590-sexies c.p., introdotto dalla legge 24/2017, in ordine al quale risulti qualificata la condotta colposa come caratterizzata da “negligenza” esecutiva esclude in ogni caso l’applicabilità dell’innovata disciplina sanzionatoria. Inoltre, ove il grado di negligenza sia stato ritenuto “elevato”, neppure sarebbe applicabile l’abrogato articolo 3 della legge 189/2012, che sarebbe norma più favorevole rispetto all’art.590-sexies c.p. sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto: ciò in ragione proprio dell'”elevato” grado di colpa per negligenza apprezzato nella condotta del sanitario, che rende inapplicabile anche la previgente disciplina”.
– Cassazione penale n.24384/2018 “In tema di colpa, l’imprudenza consiste nella realizzazione di un’attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri e altrui (affermazione resa nell’ambito di procedimento a carico di un medico, cui era stata qualifica come “imprudente” la condotta che si assumeva colposa assunta nella vicenda che aveva portato al decesso una paziente; la Corte, nell’annullare con rinvio la decisione di condanna, ha osservato come impropriamente fosse stata ravvisata l’imprudenza sul rilievo che la condotta tenuta dal medico, più che un’attività positiva, era consistita – secondo la stessa corte di merito – in un’omessa o incompleta diagnosi, accompagnata da una sottovalutazione della sintomatologia che la paziente presentava, dall’omessa prescrizione di accertamenti strumentali a fini diagnostici e dalla prescrizione di un presidio terapeutico generico: situazioni che, semmai, potevano ascriversi al profilo della negligenza, in parte, e sotto altro profilo, a quello dell’imperizia)”.
– Cassazione penale n.50078/2017 “Nel caso in cui il profilo di colpa consegua al verificarsi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della l.24/2017 e sia individuato nella grave imperizia, ossia sulla violazione delle leges artis, trova applicazione l’art.590-sexies c.p. introdotto dalla legge 24/2017 con conseguente esclusione da punibilità. Ne consegue che l’unica ipotesi di permanente rilevanza dell’imperizia sanitaria può essere individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto, mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che, seguendo le linee guida adeguate e pertinenti, sia tuttavia incorso in una “imperita” applicazione delle stesse”.