Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo art.148 del Codice delle assicurazioni, l’art.145 cod.ass. ha un chiaro intento deflattivo, al fine di razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, (Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111) al fine di propiziare una conciliazione pre-contenzioso. Sancisce, infatti, l’improponibilità della domanda giudiziale prima del decorso dei 60 ovvero 90 giorni (in caso di dano alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 cod.ass..

L’art.148 Codice delle assicurazioni private attiene le attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa e magari addivenire a una soluzione conciliativa stragiudiziale. Pertanto, la proponibilità della domanda risarcitoria è legata al presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente tutti gli elementi previsti nel succitato art.148 CAP al fine di consentire all’assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta.

Affinché tale procedura stragiudiziale possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere di formulare un’offerta congrua.

In tal senso, la Cassazione Civile con sentenza n.1829/2018 ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.”

Giurisprudenza:

  • Cass.Civ.n.4936/2018 “… la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta» sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c. …..” Nel caso in specie “Affinché l’assicuratore proceda con le attività prescritte dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni private ed entro i termini stabiliti dallo stessa disposizione, occorre, infatti, che il danneggiato formuli una richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa designata di cui all’art. 286 d.lgs. n. 209 del 2005 (già art. 19 legge 24 dicembre 1969, n. 990), la quale «non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap Spa»Eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere “sanate” dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall’assicuratore non può sortire l’effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.”