L’assicurazione RCA risponde dei danni da sinistro stradale causati a terzi ai sensi degli artt.2054 c.c. e 91, comma 2 del Codice della strada. Il novero dei soggetti che non possono essere considerati terzi, e non risultano pertanto coperti dalla polizza, è indicato dall’art.129 cod. ass.. Tra questi, oltre al conducente del veicolo responsabile del sinistro, non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione obbligatoria limitatamente ai danni alle cose:
“a) i soggetti di cui all’art.2054, terzo comma, del codice civile ed all’art.91, comma 2, del codice della strada (ossia proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario);
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento (ossia soggetti con vincolo di coniugio, parentela, affinità fino al terzo grado conviventi o a carico di conducente responsabile, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario);
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b) (ossia soci illimitatamente responsabili e soggetti a costoro legati da vincolo di coniugio, parentela, affinità fino al terzo grado conviventi o a carico).”
Di conseguenza, il conducente che ha causato il sinistro è sempre soggetto escluso dall’assicurazione, sia che abbia subito danni alla propria persona o a beni di sua proprietà. Invece, gli altri soggetti di cui all’art.129, comma 2 cod. ass. sono terzi ai sensi dell’art.122, comma 2 cod. ass. solo se subiscono lesioni mentre non hanno diritto al risarcimento per i danni a cose.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.19986/2016 “Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (v. Cass., 30/08/2013, n. 19963, e, conformemente da ultimo Cass., 19/6/2015, n. 12687). A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti (nel menzionato periodo) dall’assicurazione obbligatoria anche í danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26/10/2009, n.22605).”;
– Cass.Civ. n.19796/2001 “Ai fini del risarcimento che vede coinvolti veicoli condotti da appartenenti allo stesso nucleo famigliare, coloro che siano legati da rapporto di coniugio, parentela, affiliazione e, a determinate condizioni, di affinità con il conducente del veicolo assicurato non possono fruire dei benefici assicurativi, ove siano rimasti danneggiati in un incidente stradale imputabile al suddetto conducente.”;
– Cass.Civ. n.5527/1986 “…… mentre i parenti e gli affini dell’assicurato sono esclusi dal beneficio dell’assicurazione obbligatoria quando convivano o siano a carico dell’assicurato medesimo, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti ne sono esclusi in ogni caso […].”.