L’articolo 7 della Legge numero 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un doppio binario nella responsabilità medico-sanitaria. Si configura una responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. in relazione al vincolo tra azienda sanitaria e paziente e una responsabilità di natura extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Pertanto, per il risarcimento del danno patito, il paziente potrà agire tanto sulla base di una responsabilità contrattuale in capo sia alla struttura ospedaliera che al medico, quanto in base ad una responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c.. Questo regime di responsabilità incide sui termini di prescrizione, in quanto per la responsabilità contrattuale è previsto un termine prescrizionale decennale, mentre nel caso di responsabilità extracontrattuale l’azione risarcitoria deve essere intentata entro cinque anni. La giurisprudenza si è espressa a più riprese sulla questione dell’individuazione del momento dal quale decorrono tali termini prescrizionali, giungendo alla conclusione che il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.576/2008 “L’individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell’esteriorizzazione del danno può rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l’inattività (incolpevole) della vittima rispetto all’esercizio dei suoi diritti. È quindi del tutto evidente come l’approccio all’individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell’evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell’inadempimento –e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno “occulto” a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili– ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest’ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto.”;
– Cass.Civ. n.21715/2013 “In relazione alle malattie lungolatenti, la prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui si verifica la causa del danno (nella specie, dalla data della nascita), ma dal momento in cui le conseguenze dannose si manifestano all’esterno. La motivazione della Corte di appello deve essere piuttosto corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nel senso che non è neppur sufficiente a far decorrere la prescrizione la mera esteriorizzazione della malattia latente, ma occorre anche che il soggetto leso abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità causale dell’evento dannoso al comportamento colposo di un soggetto determinato (o determinabile). Vale a dire, a norma dell’art.2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal giorno in cui il comportamento del terzo pone in essere la causa del danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì solo dalla data in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo”;
– Cass.Civ. n.28464/2013 “Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt.2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.”;
– Cass.Civ. n.12991/2016 “va rilevato che, a norma dell’art.2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal giorno in cui il comportamento del terzo pone in essere la causa del danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì solo dalla data in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Tali principi di diritto, contrariamente all’assunto della ricorrente, operano anche nell’ambito della responsabilità contrattuale e sono stati di recente ribaditi nello specifico settore della responsabilità professionale medica.”.