Ai sensi dell’art.2952, comma 3 c.c. che concerne la prescrizione in materia assicurativa, si dispone che nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Un principio generale applicabile anche alla responsabilità civile autoveicoli e natanti . Il diritto, quindi, dell’assicurato all’indennizzo comincia a prescriversi dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto l’indennizzo.
La qualità di “assicurato”, ai sensi dell’art.1904 c.c. è assunta sia dal proprietario del veicolo sia dal conducente, verso i quali può essere inviata la richiesta risarcitoria, ricadendo nell’ipotesi prevista dall’art. 1891 c.c..
In ogni caso, la decorrenza della prescrizione inizia dal momento in cui il terzo danneggiato chiede in via giudiziale o stragiudiziale il risarcimento.
Per quanto concerne la sospensione dei termini di prescrizione, nell’ambito dei contratti assicurativi di responsabilità civile, oltre alle generali previsioni di cui all’art.2941, 8) c.c. (sospensione per rapporti tra le parti), si applica quanto disposto dall’art.2952, comma 4 c.c. per cui la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Pertanto, la sospensione si realizza quando l’assicurato abbia comunicato all’assicuratore la richiesta di risarcimento pervenuta dal danneggiato e non con la semplice denuncia del sinistro. Se detta comunicazione venisse, invece, inviata dal terzo danneggiato all’assicuratore dell’assicurato si produrranno, in ogni caso, gli effetti sospensivi senza che vi sia la necessità di ulteriore comunicazione, da parte dell’assicurato al proprio assicuratore.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.20975/2018 “… la sinergica interpretazione secondo buona fede della norma codicistica (art.2952 comma 4 c.c., a mente della quale la prescrizione decorre dalla comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato) e di quella pattizia (art. …. delle condizioni generali di contratto, ove si legge che, in caso di sinistro il contraente deve dare avviso scritto all’agenzia, e che l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell’art.1915 c.c.) non consente di ritenere decorso il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, volta che:
1) L’obbligo di legge che grava sul contraente al fine di conservare il diritto alla garanzia è esclusivamente quello della comunicazione;
2) Tale obbligo risulta, nella specie, correttamente adempiuto per effetto della tempestiva denuncia di sinistro ricevuta dall’agente assicurativo, ……, che consigliò l’assicurato di rimandare l’apertura del sinistro al momento in cui tale richiesta fosse stata inoltrata ad una sede competente (dichiarazione ……. a firma dell’agente ………., ritualmente evocata dall’odierno ricorrente con riferimento alla memoria istruttoria ex art.184)…..”;
– Cass.Civ. n.24077/2017 “Sull’individuazione dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 della legge 24 dicembre 1969, n.990, si è affermato che può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato, atteso che la stessa non costituisce un atto negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto da cui non scaturiscono effetti sfavorevoli per il suo autore. Il minore è senz’altro capace di compiere tale atto personalmente o di delegare all’uopo un terzo, non rientrando tra quelli che devono necessariamente essere compiuti dal rappresentante legale.”;
– Cass.Civ. n.22415/2017 “Con riguardo alla denuncia di sinistro stradale, ex art.5 legge 26 febbraio 1977 n.39, ratione temporis applicabile, ha chiarito che essa deve esser trasmessa, pur senza la fissazione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo, ai sensi degli artt.1334 e 1913 c.c., delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. La produzione del modulo di constatazione amichevole per la prima volta nel corso del giudizio determina, infatti, che le predette dichiarazioni abbiano valore soltanto indiziario.”;
– Cass.Civ. n.3899/2016 “La sospensione della prescrizione prevista dall’art.2952, comma 4, c.c., cessa nel momento in cui il credito del danneggiato verso l’assicurato diviene liquido ed esigibile: e non v’è dubbio che una transazione tra danneggiato ed assicuratore, sottoscritta da quest’ultimo in nome e per conto dell’assicurato, renda il credito del primo liquido ed esigibile…….
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicurato ha diritto a due garanzie:
(a) essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo (art.1917, comma 1, c.c.); (b) ottenere la rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato (spese di resistenza: art.1917, comma 3, c.c.).
La prima di queste due garanzie scaturisce da un fatto illecito ed ha ad oggetto una obbligazione indennitaria che, essendo ricalcata quantitativamente sul debito dell’assicurato verso il terzo, è necessariamente illiquida. Questa è la ragione per cui si è sempre affermato, da parte di questa Corte, che nell’assicurazione della responsabilità civile la prescrizione del credito dell’assicurato verso l’assicuratore inizia a decorrere solo quando il debito del primo verso il terzo danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile.”.