Nel contratto assicurativo r.c.a. vi possono essere alcuni eventi in cui l’assicuratore esclude l’intervento della garanzia assicurativa o meglio, seppur tenuto per legge a risarcire, comunque, le terze parti danneggiate, senza poter opporre le eccezioni derivanti dalle clausole di esclusione della garanzia, potrà rivalersi sul contraente e/o conducente del veicolo assicurato, chiedendogli di rifondere − in tutto o in parte − le somme pagate.
Vari possono essere i cosiddetti rischi esclusi, ad esempio:
– i danni provocati da conducente non abilitato alla guida (cioè privo della patente o con patente scaduta);
– i danni provocati da conducente che guidava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
– i danni subiti dai soggetti trasportati, laddove il trasporto sia avvenuto in contrasto con le norme vigenti o con le indicazioni della carta di circolazione del veicolo (ad esempio, quando sia stato trasportato un numero di persone superiore a quello indicato come massimo nella carta di circolazione);
– i danni provocati da veicoli con motore truccato, con pneumatici non omologati o con revisione non valida;
– i danni subiti dall’assicurato che abbia reso dichiarazioni inesatte o incomplete al momento della stipula del contratto con la compagnia assicuratrici;
– i danni prodotti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive;
– etc.
Nelle polizze RCA non sono risarcibili le lesioni subite dal conducente del veicolo, quando questi sia il responsabile dell’incidente.
Vi sono casi, inoltre, in cui la garanzia assicurativa ha effetto solo quando il contraente della polizza é alla guida del veicolo assicurato oppure è esclusa se il conducente è minore di una certa età, sempre ai fini dell’azione di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per gli importi pagati in caso di sinistro.
Le clausole di esclusione − che vanno tutte espressamente specificate nel contratto − possono variare da una compagnia all’altra e per questo motivo è sempre utile e necessario leggere bene il contratto assicurativo prima di sottoscriverlo ovvero estendere la garanzia assicurativa della Responsabilità Civile Auto alla cd.“Rinuncia alla rivalsa” da parte dell’assicuratore, ove possibile.