Le azioni di recupero dell’assicuratore r.c.a. per quanto pagato sono contemplate:

– all’art.144, comma 2 cod. ass. “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”;

-all’art.141, comma 4 cod. ass.: “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.150 cod. ass.”

-all’art.149, comma 6 cod. ass. : “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.”

-all’art.1299 del Codice Civile: “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta”.

Il presupposto generale per la “rivalsa e/o surroga” dell’assicuratore é dato dall’avvenuto pagamento del danno al terzo danneggiato sia esso stragiudiziale che giudiziale.

Nell’ambito dell’azione di rivalsa, di cui all’art.144, comma 2 cod. ass., l’assicuratore agisce, in genere, per recuperare l’eventuale franchigia, nei confronti del proprio assicurato, sul danno pagato integralmente al danneggiato ovvero per l’applicazione di eventuali esclusioni di garanzia della polizza r.c.a., non opponibili per la liquidazione alla vittima, ma recuperabili dall’assicurato e/o responsabile dal sinistro.

Naturalmente, per esercitare la rivalsa derivante dalle condizioni contrattuali di polizza é necessario che tale facoltà sia riportata nella “nota informativa” del contratto ( art.185, comma 3 cod. ass.).

La clausola di esclusione di alcune garanzie assicurative e di rivalsa, in parte derogabili con apposito accordo scritto possono prevedere, come mero esempio:

“ ESCLUSIONI E RIVALSA – L’assicurazione non è operante :

a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);

b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;

c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;

d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;

f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
g. qualora il veicolo non sia in regola con la revisione periodica;

h. nelle Aree aeroportuali e nelle piste/circuiti privati.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.144, secondo comma del Codice delle Assicurazioni private, – “la Compagnia di ass.ni – eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.”.

I “legittimati passivi” dell’azione di rivalsa, da parte dell’assicuratore (legittimato attivo), sono, in genere, i soggetti indicati all’art.2054 c.c. ( il/i conducente/i, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio).

Per opporsi all’”azione di rivalsa”, il legittimato passivo, può sollevare all’assicuratore tutte le eccezioni, ad esempio, relative alla responsabilità del sinistro ovvero all’esistenza del danno o alla sua entità, mentre per l’”azione di regresso” verso il condebitore ( art.1299 c.c. ), da parte del coobbligato che abbia pagato l’intero danno, sarà possibile opporre tutte quelle eccezioni concernenti il rapporto di solidarietà del debito (es.: la nullità della clausola di polizza che prevede la rivalsa oppure l’esistenza di una valida clausola che la escluda).

Le altre azioni di rivalsa dell’assicuratore attengono gli artt.141, comma 4 e 149, comma 6 cod. ass. e cioè quando l’assicuratore del veicolo agisce verso l’assicuratore del responsabile civile ovvero, nella procedura di risarcimento diretto, quando l’assicuratore del danneggiato ha il diritto di regolazione del rapporto verso l’assicuratore del responsabile del danno.

La “prescrizione” del diritto alla rivalsa decorre dalla data di pagamento e l’assicuratore agirebbe in regresso verso l’assicurato, ai sensi dell’art.144, comma 2 cod. ass., per cui il termine di prescrizione dell’azione sarebbe di “due anni”, ex art.2947 c.c. ovvero un termine maggiore in presenza di un eventuale reato commesso dal responsabile del danno.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n.930/2017 : La questione può essere risolta dando continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte in relazione ad identica fattispecie nella sentenza di Cass.civ. n.15303/2013:

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”) non è soggetta al termine dì prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale” (principio già affermato in precedenza da Cass. n. 18207 del 2007 (Cass. civ. n.18207/2007) che precisa che l’obbligo di solidarietà che l’impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione degli oneri economici conseguenti ad un soggetto solidale “ex lege” dell’obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione)……. In ogni caso poi, anche laddove si volesse ricondurre all’istituto della surroga la posizione dell’impresa designata che ha indennizzato il danneggiato, ed agisce in regresso verso il danneggiante, essa si surrogherebbe nella posizione del danneggiato, per cui è in ogni caso da escludere che si possa applicare la prescrizione breve prevista dall’art.2952 c.c. e che si riferisce solo ai rapporti contrattuali tra assicurato e assicuratore.”