L’art.1882 del Codice Civile dispone:
“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni, ex art.1904 c.c.) ovvero a pagare un capitale o una rendita (ex art.1872 c.c.) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (ex art.1919 c.c.)”
L’assicurazione è un contratto consensuale (1376 c.c.), ad effetti obbligatori ed aleatorio (1467 c.c.) e deve essere provato per iscritto (1888 c.c.).
Il sinistro
– Cass.Civ. n.1465/2018 “Stabilisce l’art.1882 c.c. che l’assicurazione contro i danni è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno ad esso prodotto “da un sinistro”….. Che in materia assicurativa “sinistro” sia sinonimo di “evento dannoso” emerge dal codice civile (cfr. gli artt.1892, 1898, 1900, 1905 c.c.); dal codice della navigazione (cfr. gli artt. 191, 209, 343, 353, 514, 727, 832 cod. nav.); dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione (cfr. gli artt. 93, 94, 465, 466 bis, 523 reg. esec. cod. nav.); dall’art. 642 c.p.; dall’art. 110 cod. pen. mil . pace; per non dire di una infinità di fonti normative di secondo grado, quali i regolamenti ministeriali o delle autorità di vigilanza {ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera (h-bis), d.m. 30.1.2009 n. 19, il quale definisce “sinistro” “l’azione od omissione che causa il danno patrimoniale”; ovvero, analogamente, l’art. 1, comma 1, lettera (f), del Provvedimento ISVAP 25.8.2010 n. 2827]. Che per “sinistro” debba intendersi “evento dannoso” è confermato, infine, dalla legislazione comunitaria: in tal senso infatti il lemma “sinistro” è usato nel testo italiano della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (“Concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”) e della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 “In materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)”). Nell’uno e nell’altro caso il lemma “sinistro” si è tradotto il francese “accident” e l’omofono inglese “accident”, che hanno pur essi il significato di “fatto dannoso”, e non di “richiesta risarcitoria”. In conclusione, per l’interpretazione letterale, il lemma “sinistro” che compare nell’art. 1882 c.c. indica un evento avverso, dannoso e non voluto dall’assicurato.”
Il principio indennitario (art.1905 c.c.)
– Cass.Civ. Sez. U n.12565/2018 “… il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto….. un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall’assicuratore e dall’autore del danno, l’eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino a concorrenza di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (Cass. civ. n.293/1973; Cass. civ. n.2341/1977; Cass. civ. n.2595/1979)……. Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio di diritto: «Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.”
L’interesse nell’assicurazione (art.1904 c.c.)
-Cass.Civ. n.20766/2015 “Nel contratto di assicurazione I’”assicurato” è, ai sensi dell’art. 1904 c.c., il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorio proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile può sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dal terzo comma dell’art. 2054 c.c. (così Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 02/12/2014, Rv. 633597, in motivazione). Se dunque il conducente di un veicolo è uno dei soggetti “assicurati” ai sensi dell’art.1904 c.c., la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituisce presupposto e limite di quella dell’assicuratore verso il terzo danneggiato: né può concepirsi che un tale giudizio si concluda con una decisione non uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006, Rv. 588600).”
-Cass.Civ. n.5198/2015 “L’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) è quella in cui vi è dissociazione tra il contraente ed il titolare dell’interesse esposto al rischio, di cui all’art. 1904 c.c.. L’interesse è elemento essenziale dell’assicurazione contro i danni, non di quella sulla vita, nella quale può anche mancare. Nell’assicurazione sulla vita, non essendo elemento essenziale di essa l’interesse, non è dunque concepibile la figura dell’”assicurato”, cioè del titolare dell’interesse esposto al rischio: sicché non è possibile distinguere tra chi assicura l’interesse proprio e chi assicura l’interesse altrui, perché l’interesse non rileva. La conclusione è che solo l’assicurazione contro i danni, e non quella sulla vita, può essere stipulata per contro altrui, ex art.1891 c.c.: come pacificamente ritenuto da dottrina secolare. Nell’assicurazione sulla vita soggetti del rapporto sono soltanto il contraente, il portatore di rischio (talora definito, ma impropriamente, “assicurato”), e il beneficiario.”.
-Cass.Civ. n.4936/2015 “L’assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente; quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo debba rispondere del loro operato. La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui. La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato. Si ha assicurazione “per conto altrui” ex art.1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell’interesse esposto al rischio, ai sensi dell’art.1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell’interesse assicurato. La distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto. Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere. L’assicurazione della responsabilità civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l’interesse assicurato; si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato. …”
Il valore da assicurare, la sottoassicurazione e la sovrassicurazione (artt.1907, 1908, 1909 c.c.)
-Cass.Civ. n.12772/2017 “…..il risarcimento del danno doveva limitarsi al valore del veicolo al momento del sinistro in applicazione del principio indennitario di cui all’art.1908 cod. civ. “;
-Cass.Civ. n.15868/2015 “Il debito dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato costituisce un debito di valore. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 cod. civ., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è detto, infatti, che in tema di assicurazione contro i danni, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ. (così, fra le altre, le sentenze Cass. civ. n.4753/2001, n.395/2007, e n.10488/2009). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c’è la liquidazione, eventualmente anche per il tramite di una perizia contrattuale (Cass. civ. n.3268/2008).”
-Cass.Civ. n.1289/2015 “…. la finalità assicurativa (art.1908 cod. civ.) incide sulla valutazione; non è chiaro se la valutazione peritale è stata effettuata al costo di costruzione o al valore di rimpiazzo a nuovo (espressioni usate promiscuamente dal perito); la perizia non tiene conto del maggior costo derivante dalla collocazione dello stabilimento in zona sismica; non risulta che la perizia sia stata recepita nella polizza (o comunque accettata per iscritto dalle parti); la stessa perizia non precisa, in quanto la valutazione è effettuata al netto dell’imposta,…. lo scrutinio da parte del giudice di un documento di natura valutativa (una perizia, appunto) prodotto dalla parte a sostegno dell’impugnazione della rettifica fiscale non integra una pronuncia su eccezioni o domande non presentate in giudizio, ma si risolve nel doveroso esame del giudice delle prove documentali allegate”
-Cass.Civ. n.4828/2012 “L’assicuratore contro il rischio di furto, in caso di sottrazione di capi di abbigliamento da un esercizio commerciale assicurato, è tenuto a corrispondere un indennizzo quantificato in misura corrispondente al costo di acquisto delle merci da parte del negoziante e non in misura corrispondente al prezzo di rivendita al pubblico, poiché a norma dell’art.1905 comma 2 c.c., l’assicuratore non risponde del profitto sperato, se non nel caso in cui si sia espressamente obbligato in tal senso.”;
-Cass.Civ. n.12565/2018 “… anzitutto, la salvaguardia del principio indennitario (desumibile dagli artt. 1882, 1904, 1905, 1908, primo comma, 1909, 1910, terzo comma, cod. civ.), per cui la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l’assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l’evento dannoso non si fosse verificato …… un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall’assicuratore e dall’autore del danno, l’eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino a concorrenza di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (Cass. civ. n.293/1973; Cass. civ. n.2341/1977; Cass. civ. n.2595/1979).”
Valore assicurato
Valore assicurato: può essere inferiore al valore del bene, ex art.1907 c.c e non può essere maggiore del valore bene, ex art.1909 c.c.
Indennizzo: non può essere maggiore del danno patito, ex art.1905 c.c.
Valore da assicurare: dovrebbe essere pari a quello del bene. Il valore del bene può variare dall’inizio della polizza assicurativa al momento del sinistro (es. usura, deprezzamento, etc.).
Se, al momento del sinistro, il valore assicurato è inferiore a quello del bene assicurato (sottoassicurazione e regola proporzionale, art.1907 c.c.). In alternativa valore assicurato con stima accettata per iscritto tra le parti integrante il contratto assicurativo (comma 2, art.1908 c.c.).
(Es. regola proporzionale: valore del bene 100; somma assicurata 50; danno parziale 30 = Indennizzo pari a: somma assicurata x danno patito ÷ valore del bene)
Se il bene, invece, è assicurato per una valore maggiore di quello reale:
– se con dolo, il contratto assicurativo è nullo. L’assicuratore non paga l’indennizzo e i premi versati sono trattenuti dall’assicuratore se non consapevole della sovrassicurazione oppure rimborsati se l’assicuratore era consapevole della sovrassicurazione;
– se con colpa, il contratto è valido e l’indennizzo sarà proporzionato al valore del bene al momento del sinistro. I premi pagati non sono rimborsabili anche se sostenuti per un importo assicurato maggiore. Per l’eventuale prosieguo dell’assicurazione, l’assicurato avrà diritto ad una riduzione del premio in relazione al reale valore del bene.
Le soluzioni assicurative che possono derogare l’art.1907 c.c.:
– Assicurazione a primo rischio assoluto. Importo assicurato a prescindere dal valore del bene. L’assicuratore è tenuto all’indennizzo sino all’importo massimo stabilito senza applicare la cd. regola proporzionale tra l’importo assicurato e il valore del bene. (Es.: somma assicurata 100, danno al bene 50 = indennizzo 50 oppure somma assicurata 100, danno al bene 150 = indennizzo 100).
– Assicurazione a primo rischio relativo. Si sceglie la somma da assicurare e il valore del bene assicurato viene dichiarato in polizza. Se al momento del sinistro il valore effettivo del bene è pari a valore dichiarato, l’indennizzo sarà pari all’importo del danno, nell’ambito della somma assicurata. In caso contrario si applicherà la cd.regola proporzionale.(Es.: somma assicurata 20; valore del bene dichiarato 100; valore effettivo del bene 100; danno patito 10; indennizzo 10) oppure (somma assicurata 20; valore del bene dichiarato 80; valore effettivo del bene 100; danno patito 20; indennizzo 16).
Il danno indennizzabile
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, art.1908 c.c. in relazione al divieto di attribuire un valore alle cose perite o danneggiate, superiore a quello che avevano al momento del sinistro, sono applicabili pattuizioni che tengano conto del “valore a nuovo” del bene assicurato. L’indennizzo è connesso alle somme necessarie per riparare, ricostruire o riacquistare il bene danneggiato nella situazione ante sinistro, previa valutazione di congruità tra la somma assicurata e i suddetti costi.
In sintesi, si accerta il costo necessario per il ripristino delle cose danneggiate nella situazione pre-danneggiamento considerando, quindi, l’età, il degrado, l’obsolescenza tecnica, l’usura etc. (lo stato d’uso del bene) per, poi, aggiungere un cd. “supplemento d’indennizzo” in relazione, ad esempio, alla sostituzione e/o acquisto di un bene nuovo che abbia caratteristiche analoghe a quello danneggiato.
Detto supplemento d’indennizzo, pattuito nei contratti assicurativi, non é superiore, in genere, ad una certa percentuale del valore del bene allo “stato d’uso” ed anche in questo caso può essere influenzato dalla cd. “regola proporzionale” prevista nell’art.1907 c.c. nel rapporto tra il “valore nuovo del bene” e il “valore del bene al momento del sinistro”.
Esempio:
valore del bene a nuovo 100;
valore del bene al momento del sinistro 80;
importo del danno 80;
supplemento d’indennizzo 20;
somma assicurata 90;
indennizzo: integrale sino al valore di 80 (somma assicurata 90), mentre per il “supplemento d’indennizzo” applicazione della regola proporzionale poiché la somma assicurata è insufficiente (sottoassicurazione).