L’ordinamento italiano riconosce diverse formule tariffarie in relazione all’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. La norma di riferimento è rappresentata dall’art.133 cod. ass..

Il contratto di assicurazione, pertanto, deve prevedere per legge un meccanismo premiale per i guidatori virtuosi oppure una clausola di franchigia a carico dell’assicurato. La disposizione fa chiaro riferimento alla c.d. formula “bonus/malus”, aprendo le porte, però, anche ad altre soluzioni.

Per quanto riguarda la formula bonus/malus, va evidenziato che le compagnie utilizzano delle proprie classi di merito interne, corrispondenti a premi di diverso importo. Tali classi possono variare rispetto a quelle stabilite dalle altre imprese. Per questo motivo, ogni compagnia è tenuta ad indicare, attraverso propri canali di comunicazione col pubblico, la corrispondenza tra le proprie classi di merito e le classi di conversione universale CU – Provvedimento IVASS n.72/2018 – , in modo da permettere al cliente un corretto orientamento tra le varie offerte. La classe di merito è riferita al proprietario del veicolo.

Il contratto con franchigia, invece, prevede che l’assicurato sopporti una quota del rischio, contribuendo al risarcimento dei danni subiti dal terzo, fino a concorrenza di un importo predeterminato.

Tra le soluzioni miste, è utile ricordare, a titolo di esempio, la formula “no claim discounts”, molto utilizzata su motocicli e ciclomotori, che premia con uno sconto il guidatore che non abbia causato sinistri nel periodo di osservazione. Altri tipi di tariffe applicate dalle compagnie sono, ad esempio, la PAYD, che modella l’importo del premio a seconda dei chilometri percorsi, e la tariffa fissa, tipica di mezzi pesanti come autobus, autocarri o veicoli agricoli o da lavoro.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ciclomotori, ai motocicli, alle autovetture e agli altri veicoli eventualmente individuati con regolamento Ivass.

La seconda parte dello stesso comma, recentemente modificata con la legge sulla concorrenza del 2017, prevede che la variazione del premio in aumento o diminuzione, conseguente al verificarsi o meno di sinistri durante l’anno, debba essere predeterminata e indicata sia in valore assoluto, sia nella percentuale relativa alla tariffa applicata dall’impresa. Tale indicazione va effettuata all’atto della proposta del preventivo, al momento della stipula del contratto e in occasione del suo rinnovo. La variazione del premio si applica automaticamente, ma restano salve le migliori condizioni eventualmente concordate in contratto. In mancanza di adempimento a quanto prescritto dalle disposizioni sopra esaminate, le imprese di assicurazioni sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Ivass, per un importo compreso tra i 1.000 e i 50.000 euro.

Molto importante è la novella introdotta dalla citata legge sulla concorrenza e contenuta nel nuovo comma 1-bis, che fa divieto alle compagnie di differenziare la progressione tra le varie classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale. Questa previsione è volta a favorire la concorrenza e la mobilità della clientela tra le varie imprese. A tal fine, le compagnie sono tenute a garantire a tutti i nuovi clienti le stesse condizioni di premio offerte agli altri assicurati che presentano le medesime caratteristiche di rischio.

L’ultimo comma dell’articolo 133 cod. ass. garantisce alle imprese la possibilità di accedere telematicamente all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida, al fine di monitorare la condotta di guida di ciascun assicurato.

In base al Regolamento Isvap n.4/2006, riguardante gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. auto nonché la disciplina sulla conservazione della classe di merito, ogni compagnia è tenuta a trasmettere ai propri clienti una comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, contenente, tra l’altro, le indicazioni relative al premio di rinnovo della garanzia. Unitamente a tale comunicazione è obbligatorio inviare al contraente anche l’attestazione sullo stato del rischio, qualunque sia la formula tariffaria che caratterizza il contratto.

Come previsto dall’art.134, comma 4 ter cod. ass. le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente o meglio del proprietario e/o del conducente del veicolo (art.1904 c.c.), pertanto la mancata diligenza nell’accertamento di cui all’art.1176, 2°comma c.c. può comportare per l’assicuratore una responsabilità per “mala gestio” e delle sanzioni per responsabilità verso l’assicurato nell’illegittima assegnazione di una peggiore classe di merito.

La classe di merito cambia quando sia stato individuato il responsabile principale del sinistro secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno, quindi accertando chi abbia avuto più responsabilità nell’accadimento del sinistro (art.6, comma 2 Regolamento Isvap n.4/2006) e ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, applicando una presunzione di colpa paritaria per tutti e senza applicazione del “malus”. In caso di paritaria corresponsabilità si farà annotazione dell’attestato di rischio del grado di responsabilità per successivi sinistri che, se nel quinquennio successivo (periodo di osservazione), porteranno il cumulo delle responsabilità dell’assicurato a superare il 51% farà scattare il “malus”.

Con l’art.133 cod. ass., il “bonus”, in assenza di sinistri, si applica automaticamente e la diminuzione del premio deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Per il dettato del primo comma dell’art.133 cod. ass. possono esistere altre formule tariffarie diverse dal “bonus/malus” , ad esempio:

-il “pejus”, previsto in genere per i mezzi aziendali, con un aumento del premio per sinistri causati nel periodo di osservazione che può oscillare tra un 10 a un 30%;

-la “franchigia” con cui l’assicurato rimborsa all’assicuratore l’importo contrattualizzato, dopo che quest’ultimo abbia integralmente risarcito il terzo danneggiato (art.144 cod. ass.);

– lo “sconto anticipato” che prevede un premio provvisorio anticipato e conguagliato, a fine del periodo assicurativo, in base al verificarsi o meno di sinistri, ad esempio, nella misura della somma pattuita in polizza per ciascun sinistro.