Le modalità per la richiesta del risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria trovano la loro disciplina nella Legge 8 marzo 2017, numero 24 che tra l’altro mira alla riduzione del contenzioso per tali procedimenti di risarcimento. L’articolo 8 della legge in esame prevede l’obbligo preliminare del tentativo di conciliazione, a carico di chi intenda esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. L’attore può scegliere alternativamente di proporre ricorso ex articolo art.696 bis c.p.c. o di esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. Peraltro, la presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato il ricorso di cui all’articolo 702-bis c.p.c., chiedendo l’applicazione del nuovo rito sommario di cognizione avanti al giudice competente.

Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt.138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Completa la disciplina l’obbligo di assicurazione e l’azione diretta del danneggiato. L’articolo art.10 della Legge 8 marzo 2017, n.24 fa obbligo alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, ai liberi professionisti indipendenti e agli esercenti la professione sanitaria di munirsi di una copertura assicurativa. L’articolo art.12 della medesima Legge, riconosce al danneggiato il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all’esercente la professione sanitaria. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n.6471/2017 “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento danni, onere che va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio più probabile che non, la causa del danno.”;

– Cass.Civ. n.10506/2017 >“La clausola c.d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art.1322, secondo comma, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.”;

– Cass.Civ. n.25849/2017 “Il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore, dovendo il danno alla persona essere compensato con riferimento alla data dell’illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l’equivalente monetario liquidato in forma equitativa, con la conseguenza che, ove il giudice di merito abbia inteso riconoscere -come nel caso di specie- gli interessi compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria della mancata tempestiva disponibilità dell’equivalente monetario (lucro cessante), non può prescindere dal riferimento temporale indicato, e dunque sulla residua somma capitale (per danno biologico e danno morale) ancora dovuta al danneggiato, liquidata nella sentenza di primo grado, è tenuto ad attribuire l’integrale ristoro dello specifico danno patito.”;

– Cass.Civ. n.2675/2018 “In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e la conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono effetto immediato e diretto dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile. Agli effetti negativi della condotta del medico e alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve essere considerato tra i “soggetti protetti”, con il correlato diritto al ristoro dei danni, tra i quali il pregiudizio patrimoniale per il dovere di mantenimento dei figli.”