Dal punto di vista civilistico il reato di omicidio stradale comporta l’obbligo risarcitorio dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti dal fatto illecito e cagionati a cose, persone e animali. La responsabilità civile è a carico del conducente del mezzo e del proprietario, a meno che costui non dimostri che la circolazione del veicolo si è realizzata senza il suo consenso.

L’omicidio stradale però è prima di tutto una figura di reato introdotta nel codice penale dalla Legge n.41/2016 tramite l’art.589 bis c.p. ai sensi del quale: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”

La responsabilità penale conseguente al reato di omicidio stradale è quindi sanzionata con la pena della reclusione da due a sette anni che aumenta quando la morte è conseguenza delle seguenti condotte:

– il soggetto si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

– il conducente procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

– il conducente attraversa un’intersezione con il semaforo rosso o circola contromano;

– il conducente compie una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua;

– il soggetto responsabile non è munito di patente di guida o ha la patente sospesa o revocata, o il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Giurisprudenza:

– Cassazione penale, sentenza numero 29721 del 1° marzo 2017: “la introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che contempla l’omicidio colposo (art.589 cod.pen.); in tale senso depone altresì la circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell’ambito della circolazione stradale.”

– Corte di Cassazione, sentenza numero 50024 del 4 ottobre 2017: “sotto il profilo più oggettivo della colpa, per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare (per esempio, in un caso come quello che ci occupa, una norma di comportamento del codice della strada), ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la “concretizzazione” del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare; ovvero, in altri termini, che l’evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. E’ questo il tema della cosiddetta “causalità della colpa”, che può definirsi come il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sé sufficiente per affermarne la responsabilità concorrente per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l’esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento. Orbene sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, condivisibilmente, che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza della causalità tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.”