La Giurisprudenza é ormai conforme nel considerare come l’intermediario assicurativo risponda dell’operato di tutti i propri collaboratori, anche, in via di fatto, ricorrendo i presupposti dell’art.2049 c.c. e proprio in tal senso, la Cassazione civile n.18691/2015, ha affermato che “ai fini della responsabilità di padroni e committenti, qualora l’autore dell’atto illecito rivesta la qualità di dipendente di colui che abbia tratto vantaggio dalla condotta sleale, il primo è tenuto a risponderne ai sensi dell’art.2049 c.c., anche sulla base di un rapporto di “occasionalità necessaria”, anche laddove l’illecito ascritto al datore di lavoro, ai sensi di tale norma, non sia in rapporto causale con le mansioni disimpegnate dal dipendente infedele.” Detto principio di “occasionalità necessaria” attiene, anche, la responsabilità della Compagnia di assicurazione per il fatto del proprio intermediario, per cui sussiste “.. la responsabilità della compagnia assicurativa ex art.2049 c.c. per la vendita – con incasso prezzo versato dall’assicurato – di un prodotto assicurativo “fantasma” venduto dall’agente assicurativo, ritenendo sufficiente detto nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e la condotta illecita consumata in danno del cliente laddove «agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto» (Cass. Civ. n.18860/2015). Nell’ambito, quindi, di eventuali condotte illecite dei collaboratori dell’intermediario, “… l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art.2049 cod.civ., quando le condotte illecite sono riconducibili alle incombenze a lui attribuite. Se invece dette condotte esorbitano dalle predette incombenze, può essere invocata la responsabilità dell’agente in forza del principio dell’apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.” (Cass.Civ.n.23448/2014).

I rapporti intercorrenti tra l’intermediario assicurativo e i propri clienti sono molteplici, cosi come le relative responsabilità nell’ambito dell’esercizio delle varie attività assicurative che hanno avuto, a volte, riscontro in condotte illecite. Si pensi, ad esempio: al caso di perfezionamento di un contratto assicurativo, quando la mancata trasmissione di una proposta contrattuale dell’assicurando ovvero la relativa accettazione da parte dell’assicuratore, vede l’assicurando, in buona fede, convinto di essere coperto da assicurazione per un sinistro accaduto durante il periodo di perfezionamento; qualora l’assicurando sia stato indotto a stipulare polizze non adeguate alle sue necessità assicurative ovvero diverse, non conformi alla copertura del rischio richiesto o falsamente vantaggiose; il sottacere o far sottacere all’assicurando l’esatta descrizione del rischio o compilare i relativi documenti in modo inesatto e/o fuorviante; etc. Le regole di comportamento degli intermediari assicurativi sono sancite dagli artt.119 e ss del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) il cui mancato rispetto può comportare, anche, l’annullamento del contratto assicurativo, ai sensi dell’art.1427 c.c.. e come affermato dalla Cassazione Civile n.8412/2015, il “.. dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori. Tali doveri scaturiscono dagli artt.1175, 1337 e 1375 c.c. e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art.1176, comma 2, c.c. . I doveri di cui si è appena detto hanno portata generale, ed in quanto dettati da norme di legge, prevalgono sulle norme regolamentari, quali i regolamenti dell’autorità di vigilanza, ed a fortiori sulle indicazioni contenute in atti addirittura privi di potere normativo, quali le circolari dell’autorità amministrativa.“ .

Nell’ambito, inoltre, degli inadempimenti dell’assicuratore e/o suo agente circa le obbligazioni assunte nei confronti dell’assicurato, quali ad esempio: la riscossione di premi non dovuti dall’assicurato; il mancato o ritardato pagamento di un sinistro, da parte dell’intermediario assicurativo all’assicurato, dopo aver ricevuto l’importo dall’assicuratore; il mancato rilascio di quietanza di pagamento di un premio; etc., si potranno invocare gli artt.1453, 1218 e 2043 del Codice Civile per agire nei confronti dell’Impresa di assicurazione.

In tema di comportamento dell’intermediario che avrebbe falsato un certificato di assicurazione, la Cass.Civ.n.6974/2016 ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato.”

Mentre nella fattispecie in cui, un’agenzia di assicurazioni dichiarava, per iscritto, all’assicurando che la polizza avrebbe coperto il rischio furto, anche, nel caso di noleggio, per un’errata interpretazione delle clausole di polizza, la Cass.Civ. n.19299/2016 ha osservato come “La condotta di un intermediario assicurativo non vincola l’assicuratore, a meno che non ne avesse la rappresentanza ed avesse speso il nome del preponente nel fornire quella interpretazione, od ancora non avesse creato una situazione di apparenza incolpevole…”

Ai fini dell’onere della prova, circa eventuali condotte colpevoli tra cliente e agente di assicurazione, la Cass.Civ.n.29033/2018 ha confermato “.. l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di dimostrare la colpevole acquiescenza tra cliente e agente assicurativo grava sull’assicuratore (Cass. civ. n.6829/2011, Cass. civ. n.8229/2006 e Cass. civ. n.18928/2012)” cosi come nel caso di appropriazione indebita di denaro, da parte dell’agente di assicurazione, con la stipula di una polizza “ .. la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell’intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né – in mancanza di ulteriori elementi – può costituire da sola concausa del danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’art.1227, commi primo e secondo c.c.” (Cass. civ. n.1741/2011).

Per concludere, sulla responsabilità del broker di assicurazioni nei confronti dei propri clienti, la Suprema Corte ha osservato che “.. il broker assicurativo è soggetto del tutto indipendente ed autonomo rispetto alle società di assicurazioni, nei confronti delle quali, e dei clienti, svolge solo una funzione di intermediario, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione o di parasubordinazione e in questa posizione di autonomia ed equidistanza da entrambe le parti contrattuali si caratterizza la posizione del broker, che è sostanzialmente un mediatore. L’eventuale conoscenza, da parte del broker, di condizioni personali di rischio del cliente da questi non esplicitate e che avrebbero indotto la società assicuratrice a non concludere il contratto, ove conosciute, non si trasferisce sulla società assicuratrice, non essendo qualificabile il rapporto in termini di mandato con rappresentanza, né di agenzia. Essa non esime l’assicurato dall’obbligo di rendere una chiara e completa dichiarazione in merito né rileva ai fini dell’esenzione di questi da conseguenze pregiudizievoli, quali l’esclusione dell’operatività della polizza, se, come nella specie, occulti o non dichiari circostanze rilevanti o dichiari il falso in merito al suo profilo di rischio. Il fatto che il broker non abbia richiamato l’attenzione del cliente sul contenuto e sulla rilevanza della singola clausola (ovvero che, come sostiene la ricorrente, l’abbia addirittura rassicurata sulla volontà dell’assicuratrice di concludere comunque il contratto) può rilevare in una eventuale azione di risarcimento danni tra l’assicurato e il suo mediatore assicurativo, per violazione degli obblighi di lealtà di questo, ma non incide sulla facoltà della compagnia di assicurazioni di rifiutare il pagamento dell’indennizzo a fronte di dichiarazione mendace.” (Cass. civ. n.22042/2017).

Per poter esercitare l’attività d’intermediario assicurativo e per la relativa iscrizione al RUI (Registro unico degli intermediari) presso l’IVASS, gli artt.110 e 112 del Codice delle Assicurazioni dispongono per l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. Sono temporaneamente sospesi dall’obbligo della copertura assicurativa, gli intermediari persone fisiche abilitate (agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker), non operanti. La norma, per quanto previsto dall’art.112 cod.ass., vale, anche, per le società in relazione all’attività di distribuzione svolta, dalle persone fisiche di cui al comma 2 (il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale) nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Come disposto nei succitati articoli, il contratto assicurativo deve garantire la “…responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione e duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocento cinquantamila euro all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge”. Con il Regolamento IVASS n.40/2018 vengono, poi, precisati i criteri e le modalità applicative della polizza assicurativa: Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A (Agenti) e B (Broker) con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo art.2, comma 3, cod.ass. o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E (gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del cod. ass., nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E) e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.

Giurisprudenza:

– in relazione all’obbligo dell’assicuratore di risarcire il terzo danneggiato, la Cass.Civ.n.4112/2017 ha chiarito che: ” … nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c.auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, il ritardato versamento del premio da parte dell’agente, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio o la prima rata di esso, l’assicurazione é sospesa ai sensi dell’art.1901, primo comma c.c., in ogni caso , in forza del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto, l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato.”;

– per quanto concerne gli aspetti processuali relativi alla vigenza del contratto assicurativo, la Cass. Civ. n.11108/2015 ha affermato che “… alla stregua di quanto disposto dall’art.1903, comma 2, c.c., l’agente di rappresentanza della società assicurativa non può promuovere di sua iniziativa la domanda di accertamento negativo della esistenza del contratto, con la conseguente inopponibilità all’assicuratore di qualunque sentenza pronunciata tra l’agente e l’assicurato. Ne discende anche che l’assicurato non ha titolo esecutivo nei confronti dell’assicuratore per chiedere la restituzione del premio.” Poiché a norma dell’art.1903, secondo comma, cod. civ. l’agente di assicurazione ha la rappresentanza processuale dell’assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti, il giudizio per il pagamento delle obbligazioni derivati dai contratti stessi deve essere proposto nei confronti del detto agente, non rilevando che la pronuncia giudiziale sia destinata a produrre i suoi effetti nei confronti dell’assicuratore da lui rappresentato, a carico del quale sono sorte le obbligazioni derivanti da quei contratti.”;

– nella violazione del diritto di esclusiva, da parte dell’agente di assicurazione, la Cass. Civ. n.26062/2013 ha osservato “Nel caso in cui sussista una violazione del diritto di esclusiva dell’agente assicurativo da parte di un’agenzia della stessa compagnia deve ritenersi responsabile anche il preponente laddove la concorrenza sleale non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di quest’ultimo, dovendo il risarcimento comprendere anche le polizze per la responsabilità civile automobilistica laddove la stipula di queste ultime non risulta frutto di una libera scelta del cliente che non potrebbe essere rifiutata dall’agente fuori zona ma costituisce l’esito di una condotta illecita.”.