L’art.2052 del codice civile disciplina la responsabilità del proprietario di un animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, sancendo che questi è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La Cassazione Civile n.17091/2014 ha ribadito che il proprietario o chi ne ha l’uso risponde ex art.2052 c.c. del danno cagionato da un animale, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), dunque sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso. Il limite della responsabilità va fissato nell’intervento di un fattore esterno generatore del danno (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno concretamente verificatosi. Grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Inoltre, la Cassazione civile n.2414/2014 ha evidenziato come la responsabilità di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso (sempre ai sensi dell’art.2052 c.c.) prescinde sia dalla continuità dell’uso, sia dalla presenza dell’utilizzatore al momento in cui l’animale arreca il danno.

Il limite della responsabilità del proprietario, o di chi si serve, costituito dal caso fortuito è stato precisato da Cass. civ. n.10402/2016 per cui la prova del caso fortuito da parte del responsabile del danno può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Tuttavia, veniva confermata la sentenza di merito di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo. Per quanto concerne, infine, la sussistenza del caso fortuito sotto il profilo probatorio, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario, la Cass. civ. n.12392/2016, ha affermato che l’onere della prova non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma che tale prova è anche rilevabile d’ufficio (nel caso in specie “…il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo…”).

Le vicende normative sull’argomento e in particolare modo per i proprietari di cani, dopo l’abrogazione della lista dei cc.dd. “cani pericolosi” in tema di assicurazione obbligatoria, prima con l’Ordinanza del Ministero della salute pubblica del 14 gennaio 2008 che ne sanciva l’obbligo e poi con l’Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, veniva previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’art.3:

“ 2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita’ delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita’ di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.”

Infine, con Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministro della Salute (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani), prorogata con Ordinanza 25 giugno 2018 si sancisce all’Art.1:

“1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse. ……………………………….”

Nell’Ordinanza 2013 si ribadisce, inoltre, quanto previsto nei succitati commi 2, 3 e 4 di quella del 3 marzo 2009.