Il notaio

La responsabilità in cui incorre il notaio nell’esercizio della sua professione, in qualità di pubblico ufficiale, va ben oltre l’attività di redazione del rogito concretizzandosi, anche, nelle attività preliminari e successive allo stesso, utili e necessarie affinché l’atto raggiunga il suo scopo rispondendo agli interessi delle parti coinvolte.

Tipologie di responsabilità

La responsabilità del notaio ha sia carattere civile, che deontologico e penale. Mentre le ultime due tipologie di responsabilità attengono rispettivamente la violazione delle regole deontologiche imposte dalla professione svolta e alle condotte che la legge identifica come reato, la responsabilità civile si ha laddove il notaio, a causa dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’attività svolta, cagioni danni alle parti e dunque è chiamato a risarcirli.

La responsabilità civile notarile è di natura contrattuale, per cui il diritto di risarcimento è soggetto alla prescrizione decennale (art.2946 c.c.) che decorre dal momento in cui sorge il diritto al risarcimento (art.2935 c.c.) cioè quando si determina la lesione della sfera giuridica del danneggiato. Pertanto, se il comportamento illecito fosse precedente al verificarsi del danno, la prescrizione decorre da tale ultimo momento e non da quando il notaio ha causato il danno con il suo comportamento.

Natura della responsabilità notarile

Data l’ampiezza dei compiti affidati al notaio, la casistica circa la responsabilità di tale professionista è amplissima e, nella sua concreta definizione, un ruolo di primo piano è svolto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

La responsabilità civile del notaio nell’esercizio delle sue funzioni, secondo la prevalente giurisprudenza, ha natura contrattuale in virtù del contratto di mandato.

La prestazione del notaio, quale professionista, non è di risultato ma di mezzi, seppur la giurisprudenza (es.: Cass. civ. n.8470/2002) ha affermato che l’attività notarile non si può limitare all’accertamento della volontà delle parti e redigere l’atto, bensì è richiesto il corretto compimento di tutte le attività preliminari e conseguenti all’atto, necessarie per garantirne la certezza e l’idoneità al fine di raggiungere il risultato perseguito dalle parti. Nella prestazione professionale è compreso il cd.”dovere di consiglio”, al fine di consigliare le soluzioni tecniche più idonee a fronte di “problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire”. Tale dovere, tuttavia, “non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza”.

Per la Cass. civ. n.0825/2009), infatti, “Il rapporto professionale che intercorre tra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell’art.1228 c.c., dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell’opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato”. È principio consolidato in giurisprudenza, inoltre, quello secondo il quale, “l’opera di cui è richiesto – il notaio – non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità ‘ex contractu’ per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale” (Cass. civ. n.21953/2017; conf. Cass. civ. n.24733/2007).

In tema di responsabilità professionale del notaio, “qualora egli non adempia correttamente la propria prestazione, compresa quella attinente alle attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali ed ipotecarie), la responsabilità contrattuale sussiste – altresì – nei confronti di tutte le parti dell’atto rogato, se da tale comportamento abbiano subito danni e purchè non lo abbiano esonerato da tali attività” (Cass. civ. n.15761/2018; conf. Cass. civ. n.14865/2013; Cass. civ. n.12482/2017).

Assicurazione obbligatoria e fondo di garanzia

Per far fronte alla responsabilità civile derivante da errori nell’esercizio della propria attività, i notai sono assoggettati all’obbligo di assicurazione.

La norma di riferimento in materia è il d.lgs. n.182/2006 e all’art.1 della medesima legge si è introdotto l’obbligo per il Consiglio Nazionale del Notariato di “provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio”.

La legge impone altresì una procedura ad “evidenza pubblica” per la scelta dell’impresa assicuratrice e fa salva (al successivo comma 2), la facoltà di ciascun notaio di stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese. Ancora, l’art.21 della legge notarile, …… ha istituito “un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell’esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati a norma dell’art.22, commi 3 e 4 della legge notarile”. Il fondo, regolamentato e amministrato dal Consiglio Nazionale del Notariato, è alimentato dal contributo obbligatorio a carico di tutti i notai.