IL CONTRATTO DI TRASPORTO CONTO TERZI

Il contratto di trasporto è regolato dagli artt.1678 e ss del codice civile, norma generale sul trasporto, salvo deroghe derivanti da discipline speciali. Ai sensi dell’art.1352 c.c., ne é consentita la libertà di forma, sempre se la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità e rappresenta un contratto consensuale che si perfeziona nei modi previsti dall’art.1326 c.c. ovvero, anche, per “facta concludentia“. Potrà, quindi, essere valido anche quando il mittente abbia fornito al vettore i dati relativi alle merci da trasportare e le necessarie istruzioni per poter eseguire la prestazione. I commi 1 e 3 dell’art.6 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 e successive modifiche e integrazioni, pur non prevedendone l’obbligatorietà ne raccomandano l’utilizzo della forma scritta al fine di meglio definire le condizioni ed i termini del trasporto tale Parti nonché i suoi elementi costitutivi quali: il nome e la sede del vettore e del committente, l’iscrizione all’Albo Nazionale del vettore, l’indicazione della tipologia e quantità di merce oggetto del trasporto, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i luoghi di presa in consegna e riconsegna delle merci e i tempi massimi del carico scarico.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ.n.14670/2015 “ la ricorrenza, anziché di un semplice contratto di trasporto, di un appalto anzidetto, postula la presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. civ. n.1902/1980; Cass. civ. n.2620/1981). La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass. civ. n.2926/1982). ……. Dunque, in altri termini, la circostanza che il vettore non sia tenuto specificamente all’adempimento di significative prestazioni accessorie rispetto all’attività di trasporto non costituisce fattore escludente la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto di servizi di trasporto, essendo, invero, necessario a tal fine l’accertamento di una predeterminazione sistematica dei servizi di trasporto, accompagnata dalla pattuizione di un corrispettivo unitario (cfr., in motivazione, anche Cass. civ. n.6160/2009), nel senso che tra le parti sia pianificata l’esecuzione di una serie di trasporti, che assumono il carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, per il cui adempimento il trasportatore-appaltatore deve aver predisposto un’organizzazione di mezzi propri, finalizzato al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. ..…… Sicché, solo là dove il rapporto si esaurisca in occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, non connotate dalla prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto, può essere esclusa la configurabilità del contratto di appalto di trasporto, circostanza ostativa che la Corte di appello – come detto – ha ritenuto non sussistesse, proprio in ragione del carattere unitario delle prestazioni rese ……. su incarico della…………., consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto ad eseguire un servizio di trasferimento di carattere continuativo.”

– Cass.Civ.16762/2014 “La Corte d’appello ha ritenuto ….. la prova richiesta rilevante ed ammissibile, in quanto il contratto di trasporto era stato stipulato in forma verbale ed aveva un valore di ………… All’esito dell’espletamento dell’istruttoria ha ritenuto, sulla base della deposizione del teste ……. e del teste ………… e tenendo conto della documentazione in atti, che fosse stata raggiunta la prova che ………….. era stato stipulato un contratto di trasporto. ……. La qualificazione giuridica della domanda è un accertamento di fatto che spetta al giudice di merito non più rivalutabile in sede di legittimità quando è sorretto da una valutazione logica, non contraddittoria e conforme alla legge”

GLI ELEMENTI NEL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE

IL VETTORE

Il vettore è il soggetto che esegue il trasporto e ne assume il rischio e la responsabilità. Il vettore professionale può svolgere la prestazione sia con i mezzi propri sia utilizzando terzi sub-vettori, quindi, avvalendosi di una propria struttura ovvero essere una piccola impresa uni-personali (c.d.padroncino) (art.2 n. 1 del D.Lgs 286/05). L’attività di trasporto si sostanzia nella riconsegna a destinazione delle cose trasportate portando a destinazione le cose consegnateli nel luogo di destinazione e configurandosi come una “obbligazione di risultato”. L’obbligo di consegna comprende, anche, quello di custodia del bene che cessa con la riconsegna al destinatario (art.1177 c.c.). Tra gli obblighi del vettore vi è quello di informare il mittente dell’avvenuto deposito della merce trasportata (in caso di prodotti deperibili, della compiuta vendita per incanto mediante ufficiale giudiziario) ove le circostanze non consentano di ricevere istruzioni dal mittente ovvero non siano attuabili (comma 2, art. 1686 c.c.) o in caso di controversie tra più destinatari circa il diritto alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa (comma 2, art.1690 co.2 c.c.). Vi possono essere, inoltre, altre prestazioni accessorie o strumentali rispetto a quella principale, quali: operazioni di imbarco e sbarco, caricazione e scaricazione della merce, vitto e alloggio, trasporto di bagagli o simili che possono essere adempiute dal vettore (art.1692 c.c.). Per quanto concerne la riscossione dei crediti e degli assegni, il trasportatore, assume nei confronti del mittente la figura del mandatario senza rappresentanza che si obbliga, ex art.1713 c.c, alla riscossione del credito e con l’art.1737 c.c. viene espressamente previsto che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome e per conto del mandante, ossia con rappresentanza diretta e non solo per conto del mandante (rappresentanza indiretta).
Nell’esecuzione del mandato, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante e non ha l’obbligo di provvedere alla assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante, ex art.1739 c.c., nonché, ex art.1741 c.c., sia se usa mezzi propri che altrui assume l’esecuzione del trasporto con gli obblighi e i diritti del vettore. In ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696 c.c..

Giurisprudenza:

– Cass.Civ.n.9813/2018 “In linea generale – secondo la giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. civ. n.11004/2003), peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale – l’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma prevede l’adempimento di tutte le obbligazioni necessarie per il raggiungimento del fine pratico perseguito dalle parti. Pertanto, per integrare la consegna delle merci, non è sufficiente l’attività unilaterale del vettore di “messa a disposizione” delle cose trasportate, ma occorre la ricezione materiale delle cose da parte del destinatario. La responsabilità ex recepto del vettore, in ordine al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non viene meno neppure con l’arrivo delle stesse in un magazzino e con la loro messa a disposizione, ma soltanto con la consegna materiale delle cose al destinatario ex art.1687 c.c.. Nel caso in cui il destinatario si renda irreperibile o comunque manchi la richiesta del destinatario di consegna della merce, il contratto di trasporto non si risolve, avendo il vettore l’obbligo di avvisare immediatamente il mittente, il quale può dare istruzioni di consegnare la merce in luogo diverso o anche di farla tornare al luogo di partenza, mediante l’esercizio del c.d. diritto di contro-ordine. Dette istruzioni sono vincolanti per il vettore, che deve provvedere nel frattempo anche alla custodia della cosa (artt.1685, 1686 e 1690 cod.civ., nonché art.450 cod. nav.), salvo il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la loro esecuzione. Nel caso poi di emissione di titoli rappresentativi di merci, il cd diritto di contro-ordine non può essere esercitato dal mittente che si sia privato del titolo relativo, a meno che non ne sia rientrato in possesso. “

IL MITTENTE

Il mittente è il soggetto richiedente il trasporto al vettore il cui obbligo principale é quello di pagare il corrispettivo del trasporto (nolo). Il vettore possiede un credito privilegiato garantito sulle cose trasportate (art.2761 c.c.) finché restano in suo possesso con diritto di ritenerle fino a pagamento avvenuto (comma 3, art.2756 c.c.). Il pagamento del prezzo del trasporto può essere a carico del mittente e perfezionato alla stipula del contratto o della consegna della cosa trasportata (c.d. porto franco) ovvero può risultare a carico del destinatario che pagherà il corrispettivo al ricevimento della merce (c.d. porto assegnato). Compito del mittente è quello di collaborare con il trasportatore per consentire un puntuale e regolare svolgimento del servizio di trasporto, tra cui, ad esempio: consegnare la merce adeguatamente imballata o in condizioni tali da garantirne l’integrità durante la fase del trasporto ed il dovere di fornire tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l’esecuzione della prestazione, secondo le modalità concordate tra le Parti. Il mittente può esercitare il c.d. diritto di contrordine, per sospendere il trasporto, prima dell’inizio, oppure modificare le istruzioni già impartite al vettore, chiedendo la restituzione della cosa o il suo inoltro ad una diversa destinazione, o la consegna ad un soggetto diverso dal destinatario, sopportando, però, i costi e i danni subiti dal vettore (art.1685 c.c.).

Giurisprudenza:

-Cass.Civ.n.8347/2017 “…. costituisce principio consolidato nell’insegnamento di questa corte quello in forza del quale «il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante (Cass. civ. n.1830/2003). Viceversa, a seguito della dichiarazione del destinatario di voler ottenere la riconsegna della merce trasportata, il vettore non può più pretendere il pagamento del corrispettivo del trasporto al mittente, se non prova di averlo in precedenza rivendicato nei confronti del destinatario. Infatti, «se […] il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il pagamento di quanto gli è dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, e anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario, ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento dei propri crediti, soltanto al destinatario (art.1692 c.c.). […] Indipendentemente […] dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art.1689 c.c., secondo comma, nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti. «Anche perciò quando manchi la clausola in parola con la connessa delegazione di pagamento, il vettore il quale esegua la consegna senza far valere, questa volta in piena autonomia dal mittente, il “proprio credito”, ossia senza pretendere il contemporaneo pagamento di quanto a lui dovuto per il trasporto non più ormai dal mittente ma dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, “salva l’azione verso il destinatario”» (cfr. Cass. civ. n.18300/2003)”.

IL DESTINATARIO

I diritti nascenti dal contratto di trasporto competono al destinatario dal momento in cui le merci giungono a destinazione ovvero da quello in cui egli ne fa richiesta al vettore (art.1689 c.c.), essendo il contratto di trasporto inquadrabile nella categoria dei contratti a favore di terzi (art.1411 c.c.) . Il destinatario, quindi, acquisisce soltanto i diritti relativi relativi al trasporto (ricevimento merce) mentre il mittente conserva, anche dopo la richiesta di riconsegna delle merci, la titolarità dell’azione di risarcimento per i danni subiti verso il vettore per l’eventuale l’inadempimento della prestazione.

Giurisprudenza:

-Cass.Civ.n.22044/2017 … la Corte ha già da tempo formulato il principio secondo il quale nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. civ. n.15107/2013; nello stesso senso già Cass. civ. n.2094/2008).

LE TARIFFE DELL’AUTOTRASPORTO MERCI

Con il D.Lgs 286/05 è stato liberalizzato il corrispettivo del contratto di autotrasporto merci e con l’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n.190 si é prevista la pubblicazione, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, abrogando la disciplina dei “costi minimi dell’autotrasporto” di cui all’articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.113, sia nella parte metodologica che nella parte in cui detti costi venivano considerati cogenti.
Con l’art.14 del Decreto Legge n.21, del 21 marzo 2022 si è previsto l’inserimento nei contratti di trasporto di una clausola di adeguamento del corrispettivo in relazione all’aumento dei prezzi del carburante.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n.10343 /2014 “…. il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra il venditore-mittente e l’acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è soggetto alla disciplina di cui all’art.1683 c.c. sicché “sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti, secondo il comma 3° di detta norma (Cass. civ. n.8212/2001).”

IL SUB-TRASPORTO

Il vettore, pur assumendo nei confronti del mittente l’intero trasporto può eseguirne solo una parte o non eseguirlo direttamente ed affidare ad un terzo (sub-vettore) il compito di effettuarlo. Si realizza, quindi, un contratto in nome e per conto proprio, con un altro vettore (o con altri vettori) uno o più contratti di sub trasporto. ed in questo caso il vettore assume la veste di sub-mittente. La responsabilità del trasporto resta, sempre, a carico del vettore che risponderà a titolo di responsabilità esclusiva, anche se la causa del danno sia da ascrivere alla condotta del sub-vettore ausiliario (art.1228 c.c.) che risponderà verso il Vettore con cui si é obbligato (art.1372 c.c.). Il destinatario della merce, invece, poiché è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, dopo l’arrivo della merce a destinazione e la richiesta di riconsegna (art.1689 cod. civ.). potrà agire per il risarcimento danni sia nei confronti del vettore che nei confronti sub-vettore.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ.n.13374/2018 “ … in linea con la costante giurisprudenza di legittimità per cui in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore, poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti). Cass. civ. n.19050/2003”.

IL TRASPORTO MULTIMODALE

Il trasporto multi-modale (art.1741 c.c.) è una modalità di trasporto differente da quella del vettore ordinario, caratterizzandosi nel fatto di non essere obbligato ad eseguire il trasporto delle merci tramite un mezzo di trasporto determinato, ma assumendo, genericamente, l’obbligo di trasportare la merce indipendentemente dalle modalità impiegate. L’operatore di trasporto multimodale (O.T.M. – M.T.O. multimodal transport operator), peraltro, può adempiere l’impegno sia con mezzi propri sia mediante la conclusione di ulteriori e distinti contratti di trasporto che si pongono in una posizione di strumentalità rispetto al contratto principale.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. Sez.U n.17675/2016 “ ….. certamente un trasporto combinato o intermodale atteso che le modalità di trasporto sono due: terrestre – tratta secondaria – e marittimo – tratta principale – . La polizza di carico, emessa e firmata dal solo vettore (art.458 cod. nav.) a prova del contenuto della sua obbligazione al trasferimento del carico e delle merci ricevute – secondo l’art.4. della Convenzione di Bruxelles – c.d. “regole dell’Aja” – del 25 agosto 1924, come modificata dai protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 (c.d. protocollo di Visby) e del 21 dicembre 1979,(introdotti nell’ordinamento italiano con leggi 12 giugno 1984 nn.243 e 244) – e trasmessa al destinatario della merce – ……… per consentirgli il ritiro (art.463, terzo comma, cod. nav.) – è conforme ad un modello standard integrato di trasporti in ambito internazionale interamente o parzialmente effettuati via mare – transmaritime multimodal operations – in quanto disciplina non solo il trasporto marittimo, ma anche la fase immediatamente precedente, in considerazione del crescente interesse economico al rapido trasbordo della merce in container in funzione della crescente domanda di un trasporto porta a porta, coperto da un unico schema contrattuale “di trasporto integrato di merci nell’ambito di spedizioni complete” avente la finalità di “legare il destino dei tipi di trasporto” (Libro Bianco del 2001 della Commissione Europea), in linea con il superamento della distinzione tra trasporti terrestri da un lato e marittimi ed aerei dall’altro.”

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE

L’art.1693 c.c. dispone che il vettore è “responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario”. Gli obblighi di custodia posti in capo al vettore restano tali anche in presenza di un sub-trasporto anche quando la materiale detenzione della merce è in carico a quest’ultimo. Il vettore, quindi, risponde ex art.1228 c.c. dell’operato dei propri ausiliari sui quali si potrà, eventualmente, rivalere in via di regresso. Questi principi, si riflettono anche nelle polizze assicurative della responsabilità civile vettoriale per cui l’assicuratore tiene indenne il vettore principale (assicurato) anche per il fatto degli ausiliari ovvero tenere indenne il vettore principale e ex art.1916 c.c., esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno per ottenere il rimborso di quanto pagato al proprietario della merce perduta o danneggiata. Il vettore é responsabile della custodia delle merci sino a quando non riceve istruzioni dal mittente ovvero, in assenza di esse, ha la facoltà – se trattasi di merce soggetta a rapido deterioramento – di “farle vendere a norma dell’articolo 1515 c.c. per conto dell’avente diritto” (art.1690, comma 2 c.c.). Per quanto concerne la tipologia dei danni, l’avaria consiste nel deterioramento di un bene, in una alterazione della sua qualità interna o esterna che contribuisca a determinarne una diminuzione di valore. L’avaria può essere parziale o totale quando incide sulla integrità delle merci e ogni qualvolta l’alterazione sia tale da privare di ogni valore le merci ciò equivale a una perdita totale, risarcibile come se il bene fosse andato completamente distrutto. Il concetto di “perdita” é intesa nel senso più esteso e rapportata a tutte quelle situazioni in cui le merci non giungono a destinazione, quali, ad esempio,: la distruzione della merce, lo smarrimento, la riconsegna ad un soggetto diverso dall’avente diritto e la riconsegna di un bene in luogo di un altro. Tra le varie esimenti la responsabilità vettoriale, indicate nell’art.1693 c.c., vi è il “caso fortuito”, ad esempio: terremoti, nevicate straordinarie, inondazioni, gelo improvviso ecc.; esercizio di pubblici poteri (guerre, requisizioni, sequestri penali ecc.) ovvero fatto di terzi (sommosse, rapine, incendi, furti ecc.) che rendano impossibile la riconsegna della merce nelle condizioni in cui è stata ricevuta. Il vettore deve, sempre, dare prova specifica degli eventi occorsi, della loro inevitabilità e della sua estraneità, ma in tal senso sarà il titolare del diritto all’indennizzo che dovrà, invece, provare che l’evento si è determinato per una condotta imputabile al vettore stesso.

Anche per il furto e la rapina sono considerati “caso fortuito” se il fatto occorso sia stato perpetrato con violenza o minaccia oppure in circostanze di tempo o di luogo tali da rendere l’evento imprevedibile o inevitabile.

Altre ipotesi di esonero della responsabilità vettoriale risiedono nella natura o nei vizi delle cose trasportate o nel loro imballaggio per cui spetterà al mittente o comunque all’avente diritto dimostrarne l’inesistenza. Tra questi difetti da aggiungere, anche, quelli di “caricazione e sistemazione” della merce a bordo del mezzo, uno dei punti dolenti in relazione alle operazioni accessorie al trasporto, effettuate direttamente da mittente, dal personale dello stesso ovvero ancora da suoi ausiliari.

L’art.1698 c.c. delimita l’ambito temporale entro il quale il vettore può essere ritenuto responsabile per la singola prestazione di trasporto. La norma stabilisce che il ricevimento senza riserve delle cose trasportate, con il pagamento di quanto è dovuto al vettore, estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo e colpa grave, e tranne il caso si tratti di perdita parziale o avaria, non riconoscibili al momento della consegna e per i quali il destinatario ha un termine di decadenza massima di otto giorni dal ricevimento della merce.

Per quanto concerne la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto terrestre, essi si prescrivono in un anno dal “giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”, ai sensi dell’art.2951 c.c.

In materia di trasporto di cose, in Italia, il danno cagionato dalla perdita o avaria della merce affidata al vettore deve calcolarsi a norma dell’art.1696 c.c. che prevede un criterio speciale per la sua determinazione, prevalente su quello generale di cui all’art.1223 c.c..

Nella previsione dell’art.1696 c.c., il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

In termini di diligenza del vettore, nell’esecuzione del trasporto, si supera quella del c.d. “padre di famiglia” applicandosi, invece, la diligenza qualificata di cui all’art.1176, secondo comma c.c., per cui: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Giurisprudenza:

-Cass.Civ. n.31240/2018 : “Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che la esistenza di una denunzia penale (da sola) è insufficiente a fondare la prova liberatoria a favore del vettore, mentre costituisce dato fattuale incontestato che il rinvio a giudizio dei ricettatori è del tutto scollegato dalla reale sussistenza di una rapina, essendo compatibile anche con la prospettata (dalla ricorrente) compiacente condotta degli autisti. .. Sul presupposto dell’unitarietà del fatto storico, valutando le condotte descritte e i documenti allegati in entrambi i giudizi, la Corte di Torino ha ritenuto insufficienti gli elementi per poter attribuire l’evento ad una rapina a mano armata, commessa secondo le modalità descritte nella denunzia da terzi, in danno degli autisti del veicolo. Ha escluso l’imprevedibilità e inevitabilità concreta, concludendo per un’assenza di certezza sulla reale dinamica dell’evento che, in quanto tale, non consente di elidere l’inadempimento o fondare la non imputabilità dello stesso al vettore. … Nello stesso modo ha escluso la prova della predisposizione di misure adeguate di sicurezza per il trasporto, da effettuare in considerazione del rilevante valore della merce trasportata, in modo da ridurre al minimo il rischio di illeciti coinvolgenti il carico. In particolare, mancherebbe del tutto la prova dell’adeguatezza del sistema di allarme satellitare.”;

–Cass.Civ.n.6484/2017: “… per quanto concerne il profilo di legittimazione dell’assicuratore del mittente, giacché, per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all’indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l’art.1689 c.c., in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art.1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass. civ. n.10980/2003; Cass. civ. n.2094/2008; Cass. civ. n.15107/2013; Cass. civ. n.2075/2014).”;

-Cass.Civ. n.27193/2016 : “È infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte quello per cui nei giudizi di responsabilità per danni nei confronti del vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all’arrivo, benché redatte ai fini del rapporto assicurativo da tecnici di fiducia dell’assicuratore (i cd. commissari d’avaria), possono ben essere valorizzate dal giudice di merito come fonti del proprio convincimento, purché il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione del danno od almeno siano stati messi in grado, mediante tempestivo preavviso, di intervenirvi, come avvenuto nella fattispecie per quanto emerge dagli atti ……………… Anche a prescindere dalla regolarità della loro conferma, oggetto della deposizione di cui si contesta la regolare ammissione, le certificazioni in questione risultano quindi legittimamente utilizzate dalla corte di appello ai fini del proprio convincimento. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle contestazioni relative alla valutazione di circostanze di fatto riferite al commissario di avaria dal “comando di bordo” in ordine alla non corretta esecuzione delle istruzioni della noleggiatrice sulla ventilazione del carico, e riportate nella certificazione da questi redatta. Sul punto, la decisione di merito è in realtà fondata sul rilievo del mancato assolvimento da parte del vettore all’onere, certamente a suo carico, della dimostrazione di avere eseguito le suddette istruzioni ……………………. Il percorso argomentativo dei giudici di merito risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte (riferita alla disposizione di cui all’art. 1696 c.c., del tutto analoga a quella della di cui all’art. 4.5, b della Convenzione di Bruxelles), in base alla quale la disposizione per cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco – con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile – ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all’art. 1223 c.c., dell’eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l’avente di- ritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore (cfr. Cass. civ. n.1589/1970; Cass. civ. n.4082/1977; Cass. civ. n.5793/1980; sostanzialmente nel medesimo senso, più di recente, cfr. Cass. civ. n.7201/2015).

-Cass.Civ.n.12700/2016:“ La Corte d’appello ha preso le mosse da un orientamento giurisprudenziale consolidato il quale assume che la presunzione di responsabilità ex recepto che l’art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono automaticamente nel caso di rapina, richiedendosi anche che questa appaia improbabile e, comunque, assolutamente inevitabile (cfr., da ultimo, Cass. civ. n.28612/2013 e Cass. civ. n.15107/2013). In particolare, la Corte d’appello ha richiamato la sentenza di questa Corte Cass. civ. n.18235/03 (secondo cui, confermata da giurisprudenza successiva (Cass. civ. n.17398/07, Cass. civ. n.7533/09, Cass. civ. n.11024/09), che qui si ribadisce. ……….. alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, va precisato che, data per accaduta una rapina della merce trasportata dal vettore, la prova dell’inevitabilità assoluta della consumazione del reato spetta al vettore, il quale, attesa la presunzione di responsabilità di cui all’art.1693 cod. civ., è gravato dall’onere di provare le circostanze concrete in cui la rapina è stata commessa ed il fatto che queste l’abbiano resa assolutamente inevitabile, malgrado l’adozione di cautele volte a prevenirne il rischio.”.