Si parla di danni da insidie stradali a proposito dei nocumenti subiti dagli utenti della strada per la cattiva o mancata manutenzione delle strade e dei luoghi adibiti a pubblico transito. È il caso delle cadute e degli incidenti dovuti ad anomalie nel manto stradale, riconducibili ad un pericolo occulto non visibile né prevedibile. Si pensi alla presenza di buche o di terriccio e materiale alluvionale sul manto stradale, di marciapiedi sconnessi, di guardrail non in sicurezza, di griglie di tombini rotte o di caditoie non a raso con il manto stradale.

In capo alla Pubblica Amministrazione si configura una responsabilità per i danni da insidia, in quanto l’ente è tenuto a risarcire i danni cagionati agli utenti per i sinistri stradali occorsi per omessa o insufficiente manutenzione delle rete stradale. Rivestendo l’ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico lo status di custode, tale responsabilità è ricondotta dalla giurisprudenza nell’alveo della responsabilità da custodia ex articolo 2051 del Codice Civile. Pertanto, la responsabilità dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura e allo stato di manutenzione della strada, è imputata alla Pubblica Amministrazione. Il danneggiato dovrà solo fornire la prova dell’evento dannoso e del nesso di causalità tra la situazione di pericolo connessa alla struttura o al difetto di manutenzione della strada aperta al pubblico transito e l’evento lesivo. La Pubblica Amministrazione, per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che l’evento lesivo si è verificato per caso fortuito riconducibile ad un elemento esterno avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.

Giurisprudenza:

– Cassazione civile n.1896/2015 “E’ vero che, in applicazione dell’art.2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato). Tuttavia questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore proprio perché attraverso un’indagine che ha riguardato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, ha escluso che fosse stata fornita la prova che il fatto in questione fosse dipeso da un’anomalia della strada o del marciapiede.”.

– Cassazione civile n.260/2017 “Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima. Indipendentemente dalla questione dell’appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l’esistenza dello scalino fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione.”.

– Cassazione civile n.22419/2017 “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art.2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.”.