Il concetto di responsabilità genitoriale racchiude tutti quei diritti e doveri spettanti ai genitori nei confronti dei figli, siano essi nati all’interno che fuori dal matrimonio. Tale nozione, che ha sostituito quella ormai desueta di “potestà” genitoriale è stata introdotta dal decreto legislativo n.154/2013.
Le norme del codice civile che determinano il contenuto di questa responsabilità sono:
– art.147 c.c.: “Doveri verso i figli – Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis c.c.”.
Doveri che, ai sensi del successivo art.148 c.c, i genitori devono adempiere nel rispetto di quanto sancito dall’art.316-bis c.c.”.
– L’.art 315 bis c.c., dedicato ai Diritti e doveri dei figli, stabilisce che: ” Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia edi mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltatoin tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.”
Relativamente al diritto al mantenimento del minore, coma ha avuto modo di precisare la Cass. n.11882/2015:
“La proporzionalità del contributo al mantenimento dei figli, costituendo espressione dell’effettiva compartecipazione di ciascuno dei genitori alla crescita ed alla formazione degli stessi, si configura d’altronde come il risvolto economico della c.d. bigenitorialità, quale principio solennemente affermato a livello internazionale nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, ed al quale s’ispirano anche le più recenti modificazioni normative in materia di separazione e divorzio, la cui realizzazione non può essere impedita od ostacolata dagli accordi eventualmente intervenuti tra i genitori.”
Per il legislatore è chiaro che non ci sono scuse o accordi che tengano per fuggire alla responsabilità genitoriale che il successivo art.316 c.c. prevede possa essere esercitata anche da un solo genitore, salvo l’obbligo, da parte di chi non la esercita, di vigilare sull’istruzione, l’educazione e le condizioni di vita del figlio. Onere previsto anche nei casi previsti dall’art.317 c.c., ovvero quando uno dei due genitori sia lontano, incapace o abbia un impedimento tale da rendergli impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Responsabilità genitoriale che non viene meno neppure quando la coppia si separa, divorzia oppure ottenga la dichiarazione di nullità o annullamento del matrimonio, così come in presenza di problemi caratteriali. Come ha avuto modo di precisare la Cass. n.32525/2018 , la reticenza del padre a incontrare la figlia in incontri protetti non può essere giustificata dal sentimento di orgoglio ferito manifestato dal genitore.
Le misure in caso di inadempienza
Per la necessità di tutelare i figli minori dai conflitti genitoriali insorgenti nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio, il legislatore nel 2006 ha introdotto l’art.709 ter del codice di procedura civile, rubricato “Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.” Questo articolo assegna al giudice il potere di tutelare i minori, nel caso in cui determinati atti dei genitori o inadempienze rechino pregiudizio ai figli.
In questi casi il giudicante può intervenire in quattro modi diversi:
“1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.”
Il minore del resto, come prevedono gli artt.2 e 30 della nostra Costituzione, ha diritto a crescere in un modo sano e questo risultato si può ottenere solo se i genitori rispettano i doveri inerenti al proprio ruolo.