Nel momento in cui un soggetto decide di acquistare, adottare o instaurare con un animale anche un mero rapporto di fatto assume, nei confronti di quest’ultimo una posizione di garanzia. Con ciò si intende che, se l’animale morde e provoca lesioni a terze persone, a risponderne penalmente è il proprietario o chi, in quel momento esercita sullo stesso un potere di fatto.

Come ha precisato dalla Cass. pen. n.30548/2016: “dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il cane Jackie era stato affidato al padre del ricorrente che ne curava la custodia e la vigilanza e che questi la mattina lo portava al pascolo e successivamente lo teneva presso la “malga” (…) Assumeva pertanto che non era l’imputato (…) ad assumere la posizione di garanzia rispetto alla cura e alla gestione dell’animale e che al processo penale non erano applicabili i principi propri del giudizio civile quali gli artt.2050 e 2051 cod.civ. (…)
E’ costante, invece, l’insegnamento della Corte di Cassazione che in tema di tema di lesioni colpose la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Cass. pen. n.18814/2011), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (Cass. pen. n.6393/2012) … in caso di trasferimento degli obblighi di garanzia su persona diversa dal proprietario, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo, ovvero nel caso in cui abbia affidato l’animale a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia (cfr. Cass. pen. n.34765/2008) o di contenerne il naturale slancio.”

Il codice penale, all’art.672 c.p. punisce per il reato contravvenzionale di omessa custodia e malgoverno di animale “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”

Nel momento in cui dall’omessa custodia e malgoverno dell’animale domestico derivi un danno a terzi, il soggetto che in quel frangente ha la disponibilità effettiva dell’animale (soggetto che quindi può anche non coincidere con il padrone) risponde non solo per la violazione dell’art.672 c.p., ma anche delle lesioni cagionate a terzi. Come chiarito nella sentenza di Cass. pen. n.36747/2018 “la Corte di legittimità ha da tempo sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (cfr. Cass. pen. n.18814/2011 … in relazione ad un caso in cui sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata dagli ospiti).”.