
“.. in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art.141 del Codice delle Assicurazioni, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante..“. Questo il principio di diritto, ribadito dalla Cassazione Civile n.1161/2020.
In caso atteneva un trasportato a bordo di un’autovettura coinvolta in un incidente stradale con una vettura straniera, per cui veniva convenuta in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo a bordo del quale viaggiava. L’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, immatricolato all’estero (Bulgaria), non aveva sottoscritto la Convenzione Terzi Trasportati (CTT), previsione specifica della disciplina inserita nella convenzione stipulata tra le Compagnie Assicurative (CARD – Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto).
Sull’argomento, come ricordato dalla S.C., la giurisprudenza si era già espressa nell’ambito d’applicazione dell’art.141 cod. ass., anche, in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione r.c.a, sancendo “.. di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.”
Sebbene, l’azione diretta del trasportato sia possibile, anche, quando nel sinistro è coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, pregiudicando la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa “ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore”.
Detta giurisprudenza è conforme agli orientamenti della Corte di Giustizia europea che privilegiano la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” (il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento), con l’unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.