
La Corte di Cassazione Civile n.17963/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209”.
Pertanto, il danneggiato che è trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro, agisce con azione diretta ai sensi dell’art.144 cod. ass. e non dell’art.141 cod. ass. .
Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo l’art.2054, comma 1 c.c. omogeneo al caso fortuito di cui all’art.141 cod. ass., mentre per quanto riguarda il risarcimento, il trasportato potrebbe agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
L’applicazione dell’art.144 cod. ass., in caso di sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato, comporta che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo.
Tale indirizzo giurisprudenziale è coerente con quanto già affermato, a partire da Cass. civ. n.23706/2016 per cui “.. in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n.209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore. “.
Indirizzo, poi, consolidato con la procedura di risarcimento diretto ex art.149 cod. ass. (Cass. civ. n.7755/2020; Cass. civ. n.21896/2017) e in relazione all’art.141 cod. ass..