La Corte di Cassazione Civile n.18325/2019 ha espresso il seguente principio di diritto: “ il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

La S.C. ha osservato che la Corte territoriale, ha correttamente affermato che il giudizio svoltosi innanzi al giudice civile, a seguito di rinvio ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen., ha natura di giudizio civile e quindi di giudicato civile, ma non è corretto il riconoscimento dell’efficacia di quel giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio.

Per costante giurisprudenza, nell’assicurazione obbligatoria, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato nei limiti del massimale, coerentemente allo scopo della legge n.990 del 1969, inquadrandosi in una “solidarietà atipica” visto che che il debito aquiliano dell’assicurato discende “ex delicto” ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva “ex lege” e trova il limite nella capienza del massimale.

Pertanto, l’efficacia del giudicato, reso fra danneggiato e danneggiante, costituisce prova o elemento di prova documentale nei confronti dell’assicuratore, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, sia quando il danneggiato agisca in sede di azione diretta, sia quando il danneggiante agisca in sede di rivalsa. Le prove raccolte, quindi, nel relativo processo restano prova documentale di cui l’attore può avvalersi nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore, senza che possa trovare applicazione il principio alla base dell’art.1485, comma 1, cod.civ..